Detrazioni fiscali del 50%: quali sono gli interventi e le spese detraibili? Facciamo chiarezza.
Gli interventi e le spese per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono elencati al comma 1 dell'articolo 16-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917).
In particolare, gli interventi agevolati sugli immobili residenziali sono quelli così definiti dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001 - art. 3):
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
A quale tipologia appartiene un intervento di riparazione di balconi e terrazze e relative pavimentazioni?
È possibile detrarre le spese sostenute per la realizzazione e l’integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici? Più in generale, quali sono gli interventi ammessi a beneficio fiscale?
Per rispondere a queste domande alleghiamo a questo articolo un documento di approfondimento tratto dal portale “detrazioni50.net” contenente la definizione di tutti gli interventi edilizi. Grazie al documento sarà possibile verificare immediatamente se un dato intervento rientra o meno tra quelli per cui è prevista l’agevolazione.
DEFINIZIONI degli INTERVENTI EDILIZI
(D.P.R. del 6 giugno 2001, n.380)
Manutenzione ordinaria (lettera a) , articolo 3, D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380)
Sono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria
riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli
edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,
con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il
mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere
sostanzialmente di riparazione dell'esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
• la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e
conservazione;
• la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo
smaltimento delle acque bianche e nere);
• rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti,
ornamenti, materiali e colori;
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
• rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
• sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque,
rinnovo delle impermeabilizzazioni;
• riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
• riparazione recinzioni;
• sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della
tipologia di infisso.
Manutenzione straordinaria (lettera b) , articolo 3, D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380)
Sono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura
edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente
l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e
tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione
d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto
dell'immobile esistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di
materiale o tipologia di infisso;
• realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino
aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali
termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
• realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e
delle superfici;
• realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo
delle unità immobiliari e dell'edificio;
• consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
• rifacimento vespai e scannafossi;
• sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
• rifacimento di scale e rampe;
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
• sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
• sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
• realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
• interventi finalizzati al risparmio energetico.
Restauro e risanamento conservativo (lettera c) , articolo 3, D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380)
Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio.
La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto
attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi
sono eseguiti.
Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore
architettonico, storico - artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono
tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle
trasformazioni subite dall'edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso
la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi
ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso.
Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad
una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali,
strutturali, funzionali.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti
interventi:
modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale
distribuzione;
• innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
• ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione
di superfetazioni;
• adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia (lettera d) , articolo 3, D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380)
Sono interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il
primo determinato dalla "sistematicità" delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda
la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio
parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale
trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento stesso è
considerato di "trasformazione urbanistica", soggetto a concessione edilizia e sottoposto al
pagamento di oneri concessori.
Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma
non il volume preesistente.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:
• riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e
delle loro dimensioni;
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
• mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi
regionali e dalla normativa locale;
• trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
• modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;
• interventi di ampliamento delle superfici.
Fonte: BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net