Formazione continua anno 2011
La Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato
"La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255/22), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” anticipa l’obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ognuno degli Stati membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i professionisti del proprio Paese. Invero, la direttiva 2005/36/CE, tra le finalità della norma, ricorda che, “data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni.
I Periti Industriali iscritti all’Albo professionale hanno l’obbligo deontologico di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle Istituzioni.
L’inosservanza dell’obbligo formativo può essere valutato dal Collegio, non tanto come fatto “non conforme alla dignità e al decoro della professione” – in quanto dignità, decoro e correttezza devono ispirare la condotta del professionista non solo nell’esercizio della professione, ma anche in situazioni non strettamente connesse alla medesima – bensì in una ipotesi di "mancanza nell'esercizio professionale"."
tratto da : Il NUOVO REGOLAMENTO per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato