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Bonifica siti inquinati

Rifiuti abbandonati sul suolo, nelle campagne, in discarica abusive, o comunque in un qualunque luogo che non siano quelli identificati dalla normativa siamo in presenza di un sito inquinato che deve essere bonificato.


Prima di poter parlare di bonifica di siti inquinati è bene chiedersi che cosa sia un sito inquinato.


Sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva di eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;


La definizione di sito inquinato è riscontrabile nel D.Lgs. 152/06 e viene classicamente identificato come un sito nel quale i valori delle concentrazioni di soglia di rischio (CSR) risultano superati.


La definizione del livello di inquinamento è possibile attraverso la corretta applicazione della procedura di analisi del rischio specifica. Allegato 1 della parte IV D.Lgs. 152/06


Per poter ottenere una interpretazione corretta dei risultati finali derivanti dall’applicazione dell’analisi del rischio è necessario tener presente il seguenti aspetto:


- Grandezza di rischio, ossia si deve tener conto della probabilità che l’evento inquinante abbia ricadute nocive sui ricettori finali.


Particolare cura dovrà essere adottata nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli. Tali parametri dovranno rispondere ai criteri di conservatività e di sito-specificità. Il primo è intrinseco nella procedura di analisi del rischio, il secondo invece è legato ai dati ricavabili dalle indagini di caratterizzazione.


Ancor più importante, nella definizione degli obiettivi di bonifica è la destinazione d’uso del suolo prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.


Come si giunge ad una analisi del rischio?


Per poter definire una analisi del rischio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, è necessario dotarsi di un piano di caratterizzazione del sito.


Quest’ultimo ha come scopo la raccolta di una serie di informazioni del sito inquinato con lo scopo di caratterizzarlo.


Un piano di caratterizzazione si compone generalmente dei seguenti step:


- Raccolta ed elaborazione di informazioni e dati relativi al sito in esame


- Caratterizzazione geologica ed idrogeologica del sito


- Individuazione delle aree di interesse ai fini della caratterizzazione


- Definizione del piano di caratterizzazione con la definizione del numero dei punti di rilievo piezometrici e dei punti e del numero di carotaggi necessari


- Definizione delle modalità di esecuzione delle prove


Parametri analisi del rischio


Definita la metodologia con la quale procedere alla definizione dell’analisi del rischio si dovrà passare alla parametrizzazione dei componenti:


- Contaminanti


- Sorgenti


- Vie e modalità di esposizione


- Ricettori finali


Validazione dei risultati


Al termine dell’analisi del rischio, affinché i risultati ottenuti siano validati dagli enti di controllo è necessario che i dati siano pienamente rintracciabili e siano esplicitati i criteri utilizzati per i calcoli.


Gli elementi più importanti sono:


- Criteri di scelta dei contaminanti


- Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di caratterizzazione


- Procedure di calcolo utilizzate


- Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli algoritmi di calcolo


A chi spetta avviare la procedura di bonifica?


- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione : l’articolo 242 “Procedure operative ed amministrative”, dispone al comma 1: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”
- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione individuato dalla Provincia a seguito di comunicazione di organi di controllo: l’art.244 prevede che “Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.” La provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi necessari sono adottati d’ufficio dal comune e, ove questo non provveda, dalla regione.
- I soggetti non responsabili della potenziale contaminazione: l’art.245 “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” al comma 2 dispone che il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione. Sarà poi compito della provincia, sentito il comune, provvedere all’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.


Le aziende specializzate che intervengono per rimuovere ed avviare a recupero/smaltimento i rifiuti presenti sul suolo da bonificare devono essere iscritte alla categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed essere dotate delle relative attrezzature nonché del personale tecnico idoneo come previsto dalla normativa vigente.