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Certificati Bianchi, definite le procedure per le verifiche del divieto di cumulo

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas metterà a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici tutte le informazioni utili alla verifica del divieto di cumulo tra i Certificati Bianchi gestiti dall'Autorità e i Certificati Bianchi CAR.

Per il risparmio di energia primaria ottenuto dagli impianti cogenerativi ad alto rendimento, il Dm 5 settembre 2011 riconosce una forma di incentivo definita Certificati Bianchi CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento).

Fino all'entrata in vigore del Dm 5 settembre 2011, la cogenerazione ad alto rendimento ha goduto solo della attribuzione dei Certificati Bianchi ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 e gestiti dall’Autorità, sulla base delle specifiche schede da essa approntate.

> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

In base a quanto disposto dal Dm 5 settembre 2011 “gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 [...] possono accedere ai benefici di cui al presente decreto previa rinuncia al godimento del diritto dell’intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle medesime unità di cogenerazione”.
In altre parole, gli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento che godevano dei Certificati Bianchi gestiti dall'Autorità, possono accedere ai Certificati Bianchi CAR gestiti dal GSE, solo rinunciando ai primi.

Il divieto di cumulo ha reso "necessario individuare le procedure e modalità operative più idonee per consentire, al GSE, l’accesso alle informazioni necessarie per effettuare le verifiche e i controlli del caso".

Con la Determina n. 8/2012, l'Autorità "rende visibili al GSE informazioni relative alle proposte di progetto e di programma di misura e alle richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) con riferimento agli interventi che includono sistemi cogenerativi".

Il GSE potrà utilizzare tali informazioni unicamente per verificare il rispetto dei divieti di cumulo tra incentivi, e garantirà il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2009 GOP 71/09 e della legge n. 675/96 in tema di tutela della riservatezza dei dati.

Per consentire all’Autorità di monitorare l’impatto dei Certificati Bianchi CAR sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, il GSE deve inviare "all’Autorità con cadenza semestrale, entro il 15 aprile e entro il 31 ottobre di ogni anno, comunicazione relativa ai certificati bianchi di cui al DM 5 settembre 2011 ritirati alla data di comunicazione ed alle migliori previsioni disponibili a quella data in merito al volume di certificati bianchi (TEE II-CAR) che potranno venire emessi o ritirati ai sensi del DM 5 settembre 2011 entro il successivo 31 maggio".


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Determina 29 maggio 2012 8/2012
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