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Part-time: no discriminazione

Divieto di discriminare il lavoratore part-time rispetto a quello a tempo pieno: il confronto deve avvenire tra lavoratori inquadrati nello stesso livello del Ccnl.


L'ordinamento sancisce un divieto di discriminazione tra dipendenti part-time e dipendenti a tempo pieno : il lavoratore part time, a tempo parziale, per il solo fatto di essere tale, non deve avere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, comparabile , cioè a quello inquadrato nello stesso livello in base ai criteri di classificazione stabiliti dal contratto collettivo di riferimento.


È quanto stabilisce una recente sentenza della Corte di Cassazione [1] , individuando il contenuto di tale divieto.


Si sottolinea il dovere di applicazione del principio di non discriminazione [2] , e questo comporta che:


a) il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda:


  • l’importo della retribuzione oraria;
  • la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
  • la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
  • la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
  • l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
  • l’accesso ai servizi sociali aziendali;
  • i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
  • i diritti sindacali.

I contratti collettivi possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;


b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda:


  • l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
  • l’importo della retribuzione feriale;
  • l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.


Per verificare il rispetto da parte del datore di lavoro del principio di non discriminazione occorre confrontare il trattamento del lavoratore part time con quello del lavoratore a tempo pieno cosiddetto comparabile . Il lavoratore comparabile è quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi. La comparazione non si può eseguire in base a criteri diversi o a circostanze di fatto (per esempio turnazione dei dipendenti).


note

[1] Cass. sent. n. 18709 del 23.09.2016.


[2] Art. 4, D.Lgs. n. 61/2000.