Sei in: Articoli: News dall'Edilizia:

04/2014 - Cos'è una costruzione edilizia

Cos'è una costruzione edilizia?
La costruzione di un’opera edilizia può assumere significati giuridici differenti base alla tipologia di manufatto e alle caratteristiche intrinseche che lo qualificano, ma in realtà cos'è una costruzione?
Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo della Regisione Piemonte, Sezione I, n. 323 del 21 ebbraio 2014, relativa ad un'ordinanza di demolizione di numerose opere abusive ad uso deposito e magazzino, realizzate senza autorizzazione, ha stabilito il criterio interpretativo e l'orientamento della definizione di costruzione.
I responsabili dell'abuso della questione particolare, sostengono che le opere da demolire non sarebbero classificabili come nuove costruzioni, ma come semplici pertinenze soggette ad obbligo di denuncia di inizio attività e, pertanto, non gravate dagli oneri di contributo, ed invocano l'applicazione dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Rebupplica del 06 Giugno 2001, n. 380, che esenta dal contributo di costruzione l'ampliamento volumetrico dell'edificio principale unifamiliare non superiore al 20%.
Continuano inoltre sostenendo che le opere sanzionate sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle distanze, in quanto non catalogabili come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire, ma come manufatti pertinenziali. Ciò esclude l'applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n.380 del 2001.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’articolo n. 873 e seguenti del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, si considera “ costruzione qualsiasi opera non completamente interrata , avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Corte di Cassazione, Sezione civile, Sez. II, 3 gennaio 2013, n. 72).
Le opere in discussione emergono dal suolo e presentano oggettivi e incontestati caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione, oltre che di consistenza e di rilevanza volumetrica, che certamente valgono ad iscriverle al genus delle costruzioni soggette alla disciplina delle distanze.
D’altra parte, alla disciplina delle distanze non si sottraggono neppure le tettoie aperte su tutti i lati, anche queste essendo incluse nel sopra delineato concetto di “costruzione” (Corte di Cassazione, Sezione Civile, Sezione II, 14 marzo 2011, n. 5934).
Va rimarcato al riguardo come la giurisprudenza amministrativa delinei una nozione di pertinenza edilizia divergente dall’accezione civilistica e più ristretta di quest’ultima, circoscrivendola a quei manufatti di proporzioni tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio, cioè di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono; deve inoltre trattarsi di opere preordinate ad una esigenza necessaria dell’edificio principale (Consiglio di Stato, Sezione V, 1° dicembre 2003, n. 7822)
Fonte: Ediltecnico.it