Fabbricati rurali e requisiti di ruralità
Come stabilito dal D.L n° 216/2011 entro il 30 Settembre 2012 (salvo ulteriori proroghe) sarà ancora possibile presentare presso l'Agenzia del Territorio (ex Catasto) territorialmente competente la domanda per gli immobili strumentali facenti parte di aziende agricole affinchè vengano attribuiti loro i requisiti di ruralità.
La richiesta di riconoscimento della ruralità potrà essere inoltrata per quei fabbricati che ne sono ancora sprovvisti purchè soddisfino i requisiti previsti dal D.L n° 557/93 e dalla L. 133/94.
Nella fattispecie si tratterà di verificare se:
- Il fabbricato è posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o da altro diritto reale o da affittuario del terreno o da altre situazioni specificatamente previste.
- L'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato ma per non meno di cento giornate
- Il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura.
- Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani (la cui definizione è contenuta nella L. n° 991/52) tale proporzione è ridotta, dal 50%, al 25%.
Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.
- Il fabbricato non sia, comunque, riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8 ovvero non possa essere definita abitazione di lusso ai sensi del D.M. 02 Agosto 1969.