Fotovoltaico: una grande opportunità per gli Enti locali
Continua la nostra campagna di sensibilizzazione nei confronti degli enti locali per l’installazione di impianti fotovoltaici, con il preciso scopo di ribadire ancora una volta l’importanza non solo dei risparmi in termini economici ed energetici, ma anche di aumento della qualità della vita nelle zone interessate da un’installazione.
La domanda classica che ci sentiamo porre da chi amministra un ente locale è:
”Perché dovremmo installare nel nostro comune uno o più impianti fotovoltaici?”
La risposta è contenuta negli interventi normativi previsti dal nostro legislatore, il quale dal 2007 ha voluto incentivare le amministrazioni “virtuose” sul piano ambientale e sensibili al risparmio energetico, nel seguente modo:
le tariffe previste dal Conto Energia a cui possono accedere gli Enti locali vengono maggiorate del 5% nel caso in cui l’ente abbia una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti; questa maggiorazione riguarda anche scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado e strutture sanitarie pubbliche.
Il comma 173 dell’art. 2 finaziaria 2008 prevede che agli Enti locali che diventano responsabili di uno o più impianti fotovoltaici si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte, stabilite dal DM 19 febbraio 2007 all’art. 6:
tra 1 kWp e 3 kWp: 0,49 euro/kWh;
tra 3 kWp e 20 kWp: 0,46 euro/kWh;
oltre 20 kWp: 0,44 euro/kWh,
anche se tali impianti non siano integrati nell’edificio . Quindi qualunque sia la tipologia di installazione l’impianto viene sempre configurato come un “totalmente integrato”!
Un’altra notevole semplificazione prevista dal comma 174, art. 2, Fin. 2008 , riguarda il fatto che, qualora un ente locale sia soggetto responsabile di uno o più impianti fotovoltaici, l’autorizzazione unica sarà rilasciata attraverso un solo procedimento svolto sul complesso degli impianti, piuttosto che sul singolo impianto.
Inoltre il comma 158 art. 2 fin. 2008 alla lettera g , stabilisce che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale inferiore alle soglie stabilite alla Tabella A (definita al comma 161 dell’art. 2 ), è dovuta la sola Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Per il fotovoltaico la taglia è fino ai 20 kWp .