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MINI GUIDA al CONTO ENERGIA - parte 2

Come funziona il Conto Energia


L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ha diritto ad una tariffa incentivante , diversa in relazione alla tipologia e potenza nominale dell’impianto. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di 20 anni e rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo.


Per impianti fino a 20 kW di potenza sono possibili due opzioni :


La cessione in rete. Questa opzione prevede la vendita dell’energia prodotta e non immediatamente utilizzata. In questo caso si ha: - un ricavo derivante dalla remunerazione dell’energia totale prodotta, fino a 0,46 €/kWh - un risparmio pari al valore dell’energia elettrica autoconsumata ( circa 0,18 €/kWh) - un ricavo derivante dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e non auto consumata.


Lo scambio sul posto o net metering *


Questa opzione prevede che l’impianto operi in regime di interscambio con la rete elettrica. Sostanzialmente durante le ore diurne l’utenza consuma l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico ed inietta in rete il surplus di produzione, mentre di notte o con luce insufficiente è la rete elettrica a fornire energia all’utenza. In questo caso si ha: - un ricavo derivante dalla remunerazione dell’energia totale prodotta, fino a 0,46 €/kWh - un risparmio pari al valore dell’energia elettrica autoconsumata ( circa 0,18 €/kWh) - un credito valido entro 3 anni derivante dalla quantità di energia elettrica immessa in rete ( differenza tra prodotta e autoconsumata ) . * (Ricordiamo che la finanziaria 2008 ha esteso lo scambio sul posto a 200 kWp, anche se siattende ancora il decreto attuativo) . Altro fattore importante è che in questo caso alla scadenza dei 20 anni cessa la tariffa incentivante ma rimangono per tutta la vita dell’impianto i vantaggi dello “scambio sul posto”.


Lo scambio sul posto visto da vicino


ll servizio di scambio sul posto è il servizio erogato dal Gestore contraente, gestore della rete elettrica locale, e consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto e l’energia elettrica prelevata dalla rete. Il servizio di scambio sul posto opera per impianti da 1 a 20 kW e solo nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Qualora il saldo annuo risulti maggiore di zero, questo è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo. Il saldo positivo relativo ad un anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni successivi all’anno in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato. Il richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione.


Come si attiva


Il soggetto responsabile inoltra al gestore della rete elettrica locale ( ENEL, ACEA, AEM o altri a seconda dell’ubicazione dell’ impianto ) il progetto preliminare dell’impianto fotovoltaico che intende realizzare richiedendo la connessione alla rete. Una volta realizzato l’impianto, il soggetto responsabile trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine lavori. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve inoltrare al Gestore del Sistema Elettrico ( GSE): - la richiesta di concessione della tariffa incentivante - la documentazione finale di entrata in esercizio (Allegato 4 del Decreto) Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante il GSE comunica la tariffa riconosciuta.


Tempi e modalità per il pagamento degli incentivi


Impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto. Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale : il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata del premio. La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai gestori di rete locali, con i quali i SR hanno stipulato il contratto di scambio sul posto. Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi bimestrali a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure dell’energia realmente prodotta. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal SR, con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad esempio, il calcolo del corrispettivo relativo al bimestre gennaio-febbraio avverrà nel mese di marzo e la “Data di Pagamento” sarà il 30 aprile. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare bimestrale cumulato non superi i 250€.


Impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 kW. Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza mensile : il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai SR o dai gestori di rete locali, nel caso in cui i SR si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure. Nella seconda ipotesi, nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi mensili a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta, mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure mensili dell’energia realmente prodotta. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal SR, con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad esempio, l’incentivo relativo alla produzione di gennaio verrà calcolato in febbraio e la “Data di Pagamento” sarà il 31 marzo. In ogni caso il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, su base annua e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare mensile cumulato non superi i 500€.


In quanto tempo utilizzando il “conto energia" si recupera il capitale investito: Il rientro del capitale investito dipende da molti fattori variabili da caso a caso come l’ubicazione dell’impianto, la radiazione solare disponibile, la tipologia e dimensione dell’impianto ed altro. In linea di massima, ai costi attuali degli impianti e al valore dell’energia utilizzata si può considerare un tempo di ritorno dell’investimento pari a 10-12 anni.


Documenti da allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante:


- Richiesta di concessione della tariffa incentivante


- Documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale; la documentazione finale deve essere corredata di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell’impianto fotovoltaico su supporto informatico.


- Scheda tecnica, riportante tra l’altro l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica. le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all’allegato 1 al presente decreto.


- Elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola .


- Certificato di collaudo dell’impianto .


- Dichiarazione di proprietà dell’immobile destinato all’installazione dell’impianto, ovvero autorizzazione all’installazione dell’impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile .


- Copia del permesso di costruire ottenuto per l’installazione dell’impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività ; qualora non sia necessario né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile dell’impianto deve esplicitare tale situazione con un’apposita dichiarazione.


- Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell’impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico (cosiddetto “ POD” definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06).


- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante: - la natura del soggetto responsabile - la tipologia dell’intervento di realizzazione dell’impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale) - la conformità dell’impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell’art. 4 - la tipologia dell’impianto, in relazione al grado di integrazione nella struttura - la data di entrata in esercizio dell’impianto - se l’impianto opera o meno in regime di scambio sul posto - di non incorrere nelle condizioni previste per la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti.