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MINI GUIDA AL CONTO ENERGIA - parte 1

Introduzione


L’energia solare è inesauribile, pulita, gratuita. Ci basti pensare che ogni giorno “piovono” letteralmente sulle nostre teste 970 trilioni di kWh di energia che proviene dalla nostra stella, il Sole. Sarebbe un peccato non approfittare di ciò!


Ma lasciamo da parte disquisizioni teoriche vediamo in breve in che cosa consiste il Nuovo Conto Energia emanato col Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 Febbraio 2007 recante il titolo: “CRITERI E MODALITA’ PER INCENTIVARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 29 DICEMBRE 2003, N. 387”.


Il Conto Energia è il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Gli incentivi vengono erogati in “conto energia“ cioè sulla base dell’energia elettrica prodotta dall'impianto . Attraverso il “conto energia” la produzione di elettricità di un impianto fotovoltaico è remunerata per 20 anni.


Chi può utilizzarlo


· le persone fisiche
· le persone giuridiche
· i soggetti pubblici
· i condomini di unità abitative e/o di edifici


che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 .


Tipologia degli impianti: I requisiti di base previsti dal Decreto per gli impianti solari fotovoltaici sono :


- potenza nominale non inferiore a 1 kW;


- essere collegati alla rete elettrica (questo esclude quindi i sistemi “stand-alone”, cioè isolati dalla rete elettrica);


- essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;


- non beneficiare o non aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 Luglio 2005 e 6 Febbraio 2006. (Vecchio Conto Energia);


Nel decreto vengono poi definite 3 tipologie di impianto a seconda del grado di integrazione architettonica o funzionale in strutture edilizie o elementi di arredo urbano:


Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati” I moduli di tale tipologia di impianti non sostituiscono i materiali che costituiscono le superfici di appoggio ma sono posizionati sopra gli elementi di arredo urbano, superfici esterne di edifici, strutture edilizie in modo sempre complanare alla superficie di appoggio. Possono essere installati su: - tetti a falda, tetti piani, terrazze, coperture, facciate, balaustre, parapetti di edifici e fabbricati (vedere a tal riguardo la “Guida all’Integrazione Architettonica” rilasciata dal GSE recentemente).


Impianti fotovoltaici “con integrazione architettonica” I moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, mantenendo la stessa inclinazione e funzionalità architettonica


I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie - I moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni all’edificio - I moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti) - I moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole o pannelli fonoassorbenti di barriere acustiche - I moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti - I moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre - I moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane - I moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti;


Impianti fotovoltaici “non integrati” Sono gli impianti con moduli ubicati al suolo o in modo non complanare alle superfici su cui sono posizionati o comunque installati con modalità diverse da quelle indicate sopra .


Gli attori del Conto Energia


Il Soggetto responsabile e' la persona fisica o giuridica responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto suddetto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti. Il Soggetto attuatore e' il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa . E’ colui che effettua l’erogazione dell’incentivo. Il Gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa alla località dove è installato l’impianto fotovoltaico. Al Gestore della rete vanno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’ installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica. Il Distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica, può coincidere con il gestore di rete se ha anche la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza. Il distributore locale è anche Gestore contraente in quanto sottoscrittore del contratto per il servizio di “ scambio sul posto ".


Le tariffe incentivanti del Nuovo Conto Energia: Sì, applicano agli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2008 e si differenziano per tipologia di impianto e potenza nominale installata :


Potenza


Nominale Impianto


Impianto


non integrato


Impianto


parzialmente integrato


Impianto


integrato


da 1 fino a 3 kWp 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh 0,49 €/kWh
da 3 fino a 20 kWp 0,38 €/kWh 0,42 €/kWh 0,46 €/kWh
maggiore di 20 kWp 0,36 €/kWh 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh


L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, alla tariffa incentivante sopra riportata decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008. Successivamente le tariffe verranno aggiornate con nuovi decreti emanati ogni 2 anni. Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili: a) per impianti superiori a 3 kWp non integrati il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori* ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999); (* Autoproduttore= persona fisica o giuridica che utilizza l’energia prodotta dall’impianto per uso proprio almeno al 70%); b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica; c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata; d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat.


Condizioni di applicabilità e cumulabilità degli incentivi: Le tariffe incentivanti non sono applicabili: - all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso; - gli impianti realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica ed entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010; - gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le tariffe incentivanti sono applicabili: - all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell’investimento , esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica. Le tariffe non sono cumulabili con: - con i certificati verdi di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs 29 Dicembre 2003, n. 387; - con i titoli di efficienza energetica delle disposizioni attuative dell’ art. 9, comma 1, del D.Lgs 16 Marzo 1999, n. 79, e dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs 23 Maggio 2000, n. 164.


Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia: Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno possono beneficiare di un premio aggiuntivo quando si realizzino interventi atti a ridurre i consumi energetici di almeno il 10%. Per poter usufruire del premio aggiuntivo occorre: - redigere un attestato di certificazione energetica per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio; - effettuare gli interventi previsti riducendo i consumi energetici di almeno il 10%. ed attestare i risultati con una seconda certificazione energetica; - inviare al GSE entrambe le certificazioni chiedendo il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. Il premio aggiuntivo consiste nella maggiorazione della tariffa incentivante pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Il premio non può superare il 30% della tariffa incentivante. La realizzazione di nuovi interventi, che comportino una ulteriore riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico, rinnovano il diritto al premio, fermo restando il limite massimo cumulato del 30% di maggiorazione percentuale della tariffa di base.