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Caldaie all'esterno ...attenzione all'estetica !!

Installazione di una caldaia sulla facciata e alterazione del decoro architettonico: quali i rischi e quali le conseguenze
Da ediemme | maggio 16, 2011

condominio


Ogni condominio può distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato; ciò purché sia in grado di dimostrare che da tale atto non derivino inconvenienti al funzionamento dell’impianto centralizzato e aggravi di costi per gli altri comproprietari ( cfr. tra le tante Cass. n. 5974/04 ). Allo stesso modo l’assemblea, con le maggioranze indicate dall’ art. 26 legge n. 10/91 , può decidere per la dismissione dell’impianto centralizzato.


In entrambi i casi i condomini potrebbero decidere di provvedere a installare una caldaia autonoma che gli consenta di fruire di un impianto individuale . In questi casi, è bene domandarsi, è necessario seguire delle regole per la corretta installazione della suddetta caldaia . Entrando più nel dettaglio: dato per assodato il rispetto delle norme di sicurezza e quelle previste per lo scarico dei fumi, quali altre accortezze sarà necessario osservare per evitare d’incappare in contestazioni?


La risposta è la seguente: l’installazione della caldaia dovrà avvenire in modo tale da non alterare il decoro architettonico dell’edificio.


E’ bene ricordare che con questa locuzione si fa riferimento all’estetica “ del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità ” (Cass. 851 del 2007). A ciò si aggiunga che per alterazione del decoro deve intendersi “ un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere ”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).


Solitamente le caldaie sono affisse sulla facciata dell’edificio, in corrispondenza di quella parte di muro che è compresa all’interno del balcone dell’unità immobiliare. Ciò vuol dire che l’installazione su una parte comune per andar esente da ogni contestazione dovrebbe essere anticipata dal consenso esplicito d’ogni condomino . Non passa inosservato che in molte realtà l’installazione della caldaia è avvenuta del tutto autonomamente senza alcun passaggio assembleare. In queste situazioni, al di là del fatto che per dimostrare l’ alterazione del decoro bisognerebbe dar prova del pregiudizio economico subito dal condominio , pare ragionevole poter concludere che si tratta di posizioni ormai consolidate


Infine anche se l’installazione della caldaia dovesse avvenire su parti di proprietà esclusiva bisognerebbe fare attenzione a non alterare il decoro dell’edificio . Com’è stato giustamente evidenziato, infatti, “non v’e dubbio che il concetto di danno, cui la norma fa riferimento (art. 1122 c.c. n.d.A.) , non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune , anche se di ordine edonistico od estetico (v. Cass. 27.4.1989, n. 1947) , per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato. Decoro da correlarsi non soltanto all’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonia, ma anche all’ aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma (v. Cass. 24.3. 2004, n. 5899).” (Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076) .


Fonte: condominioweb.com – Avv. Alessandro Gallucci