Impianti fotovoltaici più facili sui tetti
03.03.2011 Autorizzazione semplificata se si sfruttano i fabbricati esistenti.
Sarà più facile realizzare degli impianti fotovoltaici sfruttando i tetti dei fabbricati esistenti per effetto delle semplificazioni autorizzative , mentre sarà più difficile costruire gli impianti a terra.
È la conseguenza dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso delle energie da fonti rinnovabili.
Il provvedimento in corso di approvazione dispone che l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è soggetta alla procedura abilitativa semplificata mediante presentazione al comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, di una dichiarazione con relativa documentazione tecnica.
Gli interventi di installazione di impianti solari termici saranno considerati un'attività di edilizia libera e sono realizzati con semplice preventiva comunicazione alla amministrazione comunale; questa semplificazione è riservata ai pannelli realizzati in aderenza ai tetti o integrati con essi e qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.
Inoltre non ci deve essere contrasto con le norme sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali.
Gli impianti fotovoltaici vanno realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ivi incluse le pareti verticale sterne agli edifici ; tali impianti tuttavia non possono essere realizzati nei centri abitati (zona A del decreto ministeriale 1444/68).
Le autorizzazioni vanno concesse entro il termine di 90 giorni al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Le regioni e le province autonome stabiliscono quando gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, la tariffa incentivante sarà concessa alla sola condizione che il rapporto tra potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno non sia superiore a 100 kw per ogni ettaro di terreno (quindi per produrre un Mw di energia occorrono 10 ettari di terreno); sarà possibile produrre 200Kw per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400.
Se il provvedimento verrà approvato con questi parametri, in campagna gli impianti fotovoltaici saranno verosimilmente realizzati solo dalle imprese agricole le quali devono disporre di una superficie superiore per rientrare nel reddito agrario.
Infatti l'agenzia delle Entrate (circolare 32/09) ha fissato la superficie di 10 ettari per ogni 100 Kw, a meno che l'installazione avvenga su fabbricati esistenti o se il fatturato risulti superiore alla vendita di energia.
Il rapporto di 100Kw per ettaro si applicherà agli impianti che conseguiranno il titolo abilitativo dopo l'entrata in vigore del provvedimento.
IL SOLE 24 ORE
Gian Paolo Tosoni