Novità in ordine alla detrazione IRPEF del 36%
La detrazione IRPEF del 36 % è attualmente applicabile alle spese sostenute sino alla data del 31 dicembre 2012.
Il D.L. 138/2011,come modificato dai commi 12 bis e 12 ter della Legge di conversione 14 settembre 2011 n°148, ha introdotto una rilevante variazione per quanto attiene il beneficiario della detrazione del 36%; detrazione prevista all’art. 1,commi 6 e 7 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449.
Sino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione 14 settembre 2011 n° 148, in caso di cessione di unità immobiliari ad uso di civile abitazione, il beneficiario delle rate residue della detrazione del 36% era il nuovo proprietario (purché persona fisica).
Per le cessioni successive alla data del 17 settembre 2011, essendo stato variato il comma 7 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997 n° 149 come segue: “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare” le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore non sono più obbligatoriamente trasferite all’acquirente ma possono essere oggetto di diversa pattuizione.
Per cui, in funzione degli accordi intercorsi tra le parti, che è necessario inserire nell’atto di trasferimento, la detrazione del 36% potrà rimanere in capo al venditore oppure essere trasferita all’acquirente.