Modalità di segnalazione in caso di maltrattamento e abuso di minore
Sia in ambito penale che in ambito civile la segnalazione va fatta per iscritto, la telefonata non sostituisce in nessun caso tale forma.
Può essere inoltrata agli organi competenti attraverso l’Ufficio minori della Questura, i Commissariati di P.S. e le Stazioni dei Carabinieri.
Non può essere presentata in forma anonima e laddove se ne presenti occasione deve essere firmata da tutti i professionisti che hanno ascoltato/osservato i segnali di preoccupazione.
Infine non dovrebbe contenere approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino, o circa la colpevolezza dell’adulto o degli adulti in gioco, tali valutazioni vanno infatti lasciate alla competenza dell’Autorità Giudiziaria.
In ambito civile la segnalazione va fatta:
a) Al Responsabile del Servizio Sociale competente;
b) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento; laddove i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il minore, con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà provvedimenti a tutela del minore.
Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di fare un accertamento coatto sulla situazione familiare e a seconda degli esiti di tale accertamento valuterà se prendere provvedimenti a tutela del minore.
Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l’operatore a formulare l’ipotesi che il bambino si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio.
Quando l’operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di un’istituzione o una organizzazione pubblica o privata la responsabilità della segnalazione non deve ricadere in toto sul singolo operatore, ma dovrà essere assunta in modo collegiale dall’istituzione stessa. Quando viene inoltrata una segnalazione, è opportuno rispettare il principio di trasparenza, informando i genitori del minore.
In ambito penale la segnalazione va fatta:
a) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario- Sezione Penale
b) Alla Polizia Giudiziaria e p.c. alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Deve essere una comunicazione scritta immediata, infatti l’art. 334 del c.p.p. specifica che: ”Chi ha l’obbligo del referto [c.p.365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
Per quanto attiene al contenuto che deve avere la denuncia (rapporto) occorre fare riferimento al disposto dell’art. 332 del c.p.p. secondo il quale essa deve contenere gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova già note, le indicazioni sulla persona cui il fatto è attribuito e di coloro che sono in grado di riferire circostanze utili.
Per quanto attiene invece al contenuto del referto sempre l’art. 334 del c.p.p. prevede che contenga l’indicazione della persona alla quale è stata prestata assistenza, le generalità, il luogo dove si trova, il luogo e le circostanze dell’intervento, notizie sul fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato e che può causare.
Nel caso di segnalazione penale a carico di uno o di entrambi i genitori, non vale il principio di trasparenza. Chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori ed informarli del sospetto di reato che pesa su di loro.
Dott.ssa Federica Letizia