Sei in: Articoli: Curiosità:

Criteri di segnalazione in caso di maltrattamento e abuso di minore

In generale la segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi persona o istituzione che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore. Si distinguono:


1. Segnalazioni in ambito civile (situazioni di pregiudizio a carico di minore)
2. Segnalazioni in ambito penale (notizie di reato)


1. Segnalazioni in ambito civile
Devono essere segnalate situazioni di pregiudizio a carico di minore, ovvero qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.
Vincoli di legge che rendono obbligatoria la segnalazione in ambito civile sono:
Legge 833/78: tutti gli operatori sociosanitari nell’esercizio delle loro funzioni devono vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando all’occorrenza l’Autorità Giudiziaria;
Legge 184/83: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all’Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;
Legge 216/91: per le situazioni di grave rischio l’istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.


2. Segnalazioni in ambito penale
La legge prevede che chi esercita la professione sanitaria, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ha l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria se, nell’esercizio delle sue funzioni, ha avuto notizia di reati perseguibili d’ufficio. In riferimento ai minori essi sono:



Lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni o, se inferiore, da cui deriva malattia che mette in pericolo di vita (art. 582 c.p.);


Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell’integrità fisica o psichica della persona (tali condotte “lesive”sono state meglio definite come “quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari”dalla sentenza 16.10.92 della Corte di Cassazione);


Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.): infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori, con conseguente pericolo di malattia nel corpo e nella mente;

Reati sessuali (Legge n. 66 del 96 "Norme contro la violenza sessuale") Il minore viene, per alcuni aspetti legati alla sessualita', considerato capace di autodeterminazione anche prima di superare la soglia della maggiore eta'. La legge distingue diverse fasce di età e diverse condizioni perseguibili d’ufficio o meno.
Per esempio ad un minore di anni 14 sono consentiti atti sessuali con altro soggetto minorenne avente differenza di eta’ non superiore a tre anni, purche' entrambi consenzienti.
Nel caso si tratti invece di un minore di eta’ compresa tra i 14 e i 16 anni, ad esso sono consentiti atti sessuali volontari e disinteressati anche con adulti con l’eccezione di coloro che abbiano con esso rapporti di tutela o di custodia (ascendenti, genitori anche adottivi, tutori o altre persone "affidatarie") e che non siano pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni. Tali atti sono da ritenersi leciti, perchè rientranti nella sfera di autodeterminazione sessuale del minore.
Poiché l’obbligo del referto ricorre soltanto per i reati perseguibili di ufficio e non per quelli procedibili a querela di parte, sono elencati di seguito i reati che, all’indomani dell’entrata in vigore della Legge n.66/96 sulla violenza sessuale, sono procedibili di ufficio e, pertanto, costituiscono obbligo di referto:
1. atti sessuali con minore di anni 10 (art. 609 quater);
2. violenza sessuale (609 bis) in danno di minore di anni 14;
3. violenza sessuale (609 bis) ed atti sessuali con minore di anni 16 (609 quater) commesso in danno di minore dal genitore, dal di lui convivente, dal tutore, da persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
4. violenza sessuale (609 bis) ed atti sessuali con minore (609 quater) commesso da pubblici ufficiali, incaricati di p.s. nell’esercizio delle loro funzioni;
5. corruzione di minore (art. 609 quinquies) (atti sessuali in presenza di minore di anni 14, al fine di farla/o assistere).


Pedofilia (legge n. 269 del 99 “legge antipedofilia”) fattispecie di reati procedibili di ufficio:
1. prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) (comprende sia l’ipotesi della induzione alla prostituzione di un minore di anni 18, sia il favoreggiamento che lo sfruttamento; nuova è l’ipotesi del compimento di atti sessuali con minore di anni 16, in cambio di denaro o di altra utilità);
2. pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) ( riguarda più ipotesi di reato: a) sfruttamento di minori di anni 18 al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico; b) commercio del predetto materiale pornografico; c) distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione -anche telematica- del predetto materiale; d) divulgazione di notizie finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; e) cessione, anche gratuita, del predetto materiale;
3. detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
4. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)



Dott.ssa Federica Letizia