La collaborazione del MC alla VdR: prima e a prescindere dalla nomina
La collaborazione del medico competente alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi prima e a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente.
A cura di R.Dubini, avvocato in Milano.
L'art. 2 (Definizioni) del D.Lgs. n. 81/2008 individua tra le funzioni essenziali del medico competente quella di collaborare alla valutazione dei rischi prima e a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente in servizio presso una specifica azienda o ente:
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Il successivo articolo 25 ribadisce l'obbligo:
Art. 25. Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, alla fattività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.
Così come l'articolo 29:
Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
La mancata attivazione di questa collaborazione obbligatoria (non può essere il datore di lavoro o l'rspp che decidono senza una consulenza specialistica di un medico competente se fare o non fare la sorveglianza sanitaria ai dipendenti, e d'altro canto la decisione deve essere assunta previo parere scritto o verbale datati e firmati da un medico competente, che può essere utilizzato anche una tantum, senza essere nominato tale se non vi è necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria: la questione vera è che deve essere una figura specifica e competente, il medico competente appunto, ad esprime la propria opinione in merito) è sanzionata penalmente:
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1,(...).
A proposito dell'attività di collaborazione obbligatoria del medico competente con il datore di lavoro anche al di fuori dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, si deve ribadire che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al medico competente è duplice, una quella appunto di collaborare con il datore di lavoro e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla valutazione dei rischi finalizzata anche ad individuare la necessità di programmare una eventuale sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n. 81/2008) [si rammenti a tal proposito che secondo le indicazioni fornite dall’art. 28 comma 2 lettera e) del Testo Unico il datore di lavoro dovrà indicare nel DVR avente data certa, con un obbligo anche penalmente sanzionato dal successivo art. 29 comma 2, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi] e l’altra funzione di effettuare, dietro nomina, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria.
Per concludere l'attività di controllo del buono stato di salute dei lavoratori che il legislatore ha voluto imporre al datore di lavoro prima di assegnare al lavoratore i compiti in azienda, prevista dall’art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, può benissimo farsi rientrare fra i compiti di collaborazione che il medico competente deve fornire al datore di lavoro e ad essa dovrà seguire, se ne emerge la necessità al termine dalla valutazione dei rischi alla quale ha partecipato e dietro sua esplicita indicazione, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria per legge, oppure il consiglio che se vi sono giustificati motivi per certe mansioni pericolose ma non incluse nell'obbligo legale di sorveglianza sanitaria, la decisione di inviare il dipendente a visita collegiale presso la struttura pubblica della asl.
La Suprema Corte afferma che "tra le innovazioni più significative del D.Lgs. n. 626 del 1994, vi è senz'altro quella di definire, nel solco già tracciato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, ruolo, requisiti, responsabilità, compiti e funzioni del medico competente" e che "Il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri (...) e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Ed è a questa figura che il datore di lavoro deve rapportarsi (Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2008, u.p. 21 maggio 2008, n. 26539, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza). La Corte Suprema precisa che "il modello astratto di responsabile della direzione sanitaria si sintonizza con la ricerca scientifica, anche mondiale, del settore, oltre che con la ricerca della comunità scientifica della realtà produttiva italiana" (ancora: Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza)
Il molteplice compito del medico competente, dunque, non consiste solo nella effettuazione delle visite obbligatorie nell'interesse del lavoratore, ma deve operare come consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, esserne l'alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo nell'identificazione dei rimedi: l’avere omesso la sorveglianza sanitaria, o avere attuato una strategia di monitoraggio errata, omettendo ad esempio esami tossicologici o strumentali che avrebbero consentito di evidenziare la malattia, o di anticiparne la diagnosi vuol dire per il medico venir meno al proprio ruolo di consulente con conseguente responsabilità derivante dal danno alla salute derivato dall'eventuale aggravio prognostico legato al ritardo nella diagnosi (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000 in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza).
La Cassazione penale ha sottolineato con forza il compito del medico competente che mai deve ridursi al mero adempimento delle visite periodiche ma deve attivamente identificare i rimedi, chiarendo che "il medico competente ad effettuare le visite mediche periodiche sui lavoratori addetti alle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenuto non solo ad effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal datore di lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì a coadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assume ndo una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria" (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000).
La Cassazione penale, sez. III, con sentenza n. 1728/2005, ha stabilito che " il medico aziendale viene così a configurarsi come collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata, per coadiuvare il primo…Per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a rischio il legislatore acconsente, e anzi prescrive, che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di un medico di sua fiducia; ma per verificare la regolarità delle prestazioni lavorative in caso di malattia o di infortunio, il legislatore impone che il datore di lavoro ricorra al controllo imparziale di medici del servizio sanitario pubblico, che soli possono garantire il rispetto della dignità dei lavoratori.".
E se da una parte il medico competente "è scelto e pagato dal datore di lavoro, perché deve coadiuvare quest'ultimo nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall'altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza" (Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2005, u.p. 9 dicembre 2004, n. 1728, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza).