Problematiche sismiche stabilimenti RIR
Rischio sismico impianti industriali
Con lemanazione del dlgs 105/2015 sono stati introdotti, nel contesto delle attività soggette a incidenti rilevanti, in modo esplicito i precetti che impongono la valutazione degli effetti delle azioni ambientali, defnite nel testo della norma come fenomeni naturali
Tale prescrizione riguarda le seguenti classi di azioni
- azioni indotte da eventi di piena
- azioni indotte da eventi meteorici: vento e neve estremi
- azioni indotte da sismi
- effetti dei fulmini.
Alcune di tali azioni erano già oggetto di valutazione, soprattutto per le nuove realizzazioni.
La questione attuale riguarda le opere esistenti e aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, a livello quantitativo, per le varie componenti presenti negli stabilimenti, in particolar con riferimento al rischio sismico.
Gli eventi sismici passati hanno messo alla luce alcune vulnerabilità sistemiche, con specifico riferimento a varie componenti industriali.
Se si sovrappongono le prescrizioni di varie normative vigenti si perviene ad un quadro tecnico molto chia, sia a livello di prescrizioni sia a livello di modalità operative e procedure di verifica che possono, e devono ex lege per alcuni aspetti essere effettuate. La chiarezza dei precetti in alcuni casi si scontra con aspetti pratici. Già solo alla modalità di valutazione quantitativa di alcuni profili di rischio, occorre fare riferimento a letteratura molto specialistica, normalmente "dispersa" in pubblicazioni scientifiche scritte per l'ambito della ricerca.
Sotto questo profilo esistono specifici studi, ad esempio, per valutare le azioni idrodinamiche in fase sismica su serbatoi di varia forma.
Questo è un esempio dei temi importanti che gli eventi sismici degli anni passati hanno posto alla luce.
È pacifico che è possibile effettuare specifiche modellazioni FEM per lo studio dell'interazione fluido-struttura, ma in presenza di numerose componenti di tale tipo o per valutazioni quantitative del rischio il modello numerico è solo una fase e può essere persino estremamente oneroso computazionalmente.
Si pensi ad esempio a dover effettuare un set di time-history basate su specifici studi di microzonazione sismica, cosa peraltro prescritta nelle pieghe del dlgs 105//2015 dato che impone che i fenomeni naturali siano valutati con riferimento al sito specifico.
Un modello FEM completo può essere estremamente pesante in termini di onere di calcolo, ma soprattutto impone l'utilizzo di specifici software di elevata capacità, con tutte le implicazioni relative. Non sempre ciò è possibile e persino giustificato.
L'utilizzo di specifiche formulazioni teoriche consente di ottenere risposte accurate in modo più agile e meno oneroso, senza precludere approfondimenti se necessari, o riservarli solo a quelli che a monte sono ritenuti più critici.
L'uso delle formulazioni analitiche consente di superare tecnicismi di modellazione che se non affrontate correttamente potrebbero facilmente essere inaccurate e, al limite, contestabili come attendibilità delle valutazioni.
Tornando alla specificità del sito in termini di azioni ambientali, nei riguardi degli effetti sismici ciò ha un significato abbastanza preciso e codificato, allo stato attuale delle conoscenze tecniche.
Sinteticamente, occorre definire in modo puntuale il sisma atteso, anche in considerazione della probabilità di superamento che, in funzione dello specifico impianto, sistema o componente, si deve o può accettare. In questi termini si schierano sul tavolo tecnico una serie di questioni che, sempre diluite nella letteratura altamente specializzata, hanno una loro precisa trattazione e collocazione.
È evidente come tale scelta incida in modo diretto su una delle componenti del rischio: la pericolosità. Commettere errori o sottostimarla a monte significa propagare l'effetto sul valore del rischio.
La medesima questione sorgerebbe se per questioni di onerosità di analisi si valutasse in modo inappropriato la vulnerabilità, in difetto o in eccesso ( caso altrettanto fastidioso, evidentemente). In questo punto intervengono le possibilità tecniche e le scelte dell'analista cui sono affidate tali valutazioni, e dalla figura su cui ricade la gestione dei rischi.
La convergenza di più scelte, fatte da punti di vista e da diverse posizioni di responsabilità, porta ad avere non solo una risposta in termini di sicurezza ma anche una misura del rischio, che, in relazione a specifiche norme vigenti, è un dato che dev'essere determinato e fornito.
Sotto vari profili, le responsabilità indotte da tali scelte investono varie figure: dal titolare dell'impresa al tecnico responsabile dell'organo di controllo, oltre ad attivare, potenzialmente, vari profili di reato, anche alla luce del fatto che il dlgs impone un sistema di gestione della sicurezza (e l'adozione di un nodello), così come disposto anche da altre norme coesistenti e covigenti, pur se con diversi obiettivi, nello stesso contesto.
In tale ottica anche gli enti locali hanno una loro collocazione in termini di responsabilità: nel governo del territorio essi gestisco tali informazioni di rischio, in modo quantitativo, ad esempio prescrivendo distanze e fasce di sicurezza ecc.
In definitiva, lo scenario dipanatosi a valle del dlgs 105/2015, intersecato con lo stato delle conoscenze tecnico-giuridiche è ampio e merita di essere affrontato in modo ampio e coerente, sorattutto per quei "nuovi" scenari di pericolosità che hanno dimostrato, per fprtuna in altre parti del mondo, la loro potenzialità distruttiva.