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Si al risarcimento per perdita di provvidenze al figlio di persona morta per fatto illecito altrui

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 3^ Civile, con la sentenza n. 1524 del 27.01.2010 in commento torna ad affrontare (a distanza di due anni) la particolare questione della risarcibilità del danno patrimoniale per perdita di provvidenze aggiuntive a favore dei figli di persone decedute a seguito di fatto illecito altrui.


La fattispecie oggetto della sentenza di legittimità è la seguente: il ricorrente aveva citato, dinanzi al Tribunale di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della morte della madre, avvenuta a seguito di intervento chirurgico.


Il Tribunale di Trento accoglieva la domanda e condannava l’Azienda convenuta al risarcimento dei danni.


L’APPS e il ricorrente proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, e la Corte d’Appello di Trento riformava parzialmente la decisione del Tribunale, perché confermava la responsabilità in capo ai sanitari, ma riteneva che il ricorrente avesse diritto al risarcimento del solo danno non patrimoniale.


Il ricorrente proponeva allora ricorso per Cassazione.


Gli ermellini, richiamando due precedenti della stessa Sezione 3^ - la sentenza n. 24802 del 08.10.2008 e la sentenza n. 11003 del 14.07.2003, nelle quali è espresso il medesimo principio di diritto che ritroviamo nella sentenza di oggi -, sostanzialmente osservano che la circostanza che il figlio (o i figli) di persona deceduta a seguito di fatto illecito altrui (nel caso concreto, un’operazione chirurgica) siano indipendenti economicamente non esclude il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita delle provvidenze aggiuntive che ricevevano in vita dal genitore, anche se in modo spontaneo e non in adempimento di un obbligo.


La Suprema Corte spiega, infatti, che “… la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato …”.


In poche parole, un genitore non ha l’obbligo di incrementare i redditi di un figlio indipendente economicamente, ma se decide – spontaneamente - di sostenerlo e, soprattutto, questo sostegno è costante e prolungato nel tempo, le “ provvidenze aggiuntive ” diventano una voce di reddito di cui il figlio è beneficiario; pertanto, la perdita di questo sostegno a seguito della morte del genitore per fatto illecito altrui fa insorgere in capo al beneficiario il diritto al risarcimento del danno patrimoniale “ corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato ”.


La sentenza in commento è interessante per la peculiarità della fattispecie trattata, non comunemente sottoposta all’attenzione dei Giudici.


Roma, 27.01.2009 Avv. Daniela Conte