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Carichi familiari: il genitore affidatario ha diritto all'intera detrazione
Il genitore affidatario dei figli ha diritto all'intera detrazione per carichi familiari , il cui riconoscimento non può essere ostacolato dalla circostanza che l'altro genitore abbia usufruito del 50% della medesima detrazione .
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale - Ctp - di Bari con la sentenza n.128/15/2011.
I fatti: Tizia - genitore affidatario - dichiara per intero, nel Modello Unico per i redditi del 2006, la detrazione per i carichi familiari . Successivamente, a seguito di un controllo formale della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate riduce del 50% l'importo delle detrazioni per i due figli a carico perchè, per il medesimo anno, l'altro genitore Caio - convivente more uxorio di Tizia - aveva dichiarato in deduzione il 50% dei carichi familiari. Pertanto, invia a Tizia una cartella di pagamento per il recupero del 50% della detrazione per carichi familiari percepita.
Tizia si oppone con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo che il Tribunale dei Minorenni l'ha riconosciuta affidataria esclusiva dei due figli; di conseguenza, ha diritto all'intera detrazione per carichi familiari .
L'Amministrazione finanziaria si costituisce in giudizio ed eccepisce che, per l'anno 2006, i genitori avevano la possibilità di scegliere liberamente la ripartizione della detrazione per carichi familiari ; pertanto, non avendo avuto notizia di alcun accordo in tal senso, ha legittimamente presunto la ripartizione della detrazione al 50% tra i due genitori.
Tale legittima presunzione , ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, è stata confermata dalla circostanza che Caio aveva usufruito del 50% della detrazione per carichi familiari ; di conseguenza, a Tizia non poteva essere riconosciuta una detrazione superiore al 50%.
La Ctp ha accolto il ricorso di Tizia, annullando la cartella di pagamento impugnata.
Secondo i Giudici, infatti, il Tribunale dei Minorenni aveva dichiarato la ricorrente genitore affidatario in via esclusiva; pertanto, la medesima aveva legittimamente diritto alla detrazione per carichi familiari nella misura del 100%. Tale diritto non poteva venire meno perchè l'altro genitore aveva usufruito della medesima detrazione nella misura del 50%.
La Ctp ha anche "censurato" il comportamento dell'Amministrazione finanziaria, che " aveva il dovere " di recuperare il 50% della detrazione per carichi familiari dal genitore che l'aveva indebitamente indicata nella dichiarazione dei redditi .
Roma, 19 settembre 2011 Avv. Daniela Conte
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