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Se l’allievo si infortuna in piscina, è responsabile anche l’istruttore
La Corte di Cassazione, 3^ Sez. civile, con sentenza depositata in data 23 marzo 2011 ha confermato la condanna, in solido tra loro, del gestore di un corso di nuoto in piscina e del nuotatore responsabile dell’infortunio occorso ad altra nuotatrice.
Tizia sta nuotando nella stessa corsia di Caio, che procede in senso opposto , quando viene colpita al naso da quest’ultimo (che nuota “ a delfino”. Instaurata la controversia per il risarcimento dei danni, in primo grado vengono condannati – in solido – Caio e Sempronio, gestore del corso di nuoto; la sentenza viene confermata in appello.
Secondo i Giudici di merito, Caio è responsabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (responsabilità per fatto illecito) a causa della mancata prudenza e diligenza nello svolgimento dell’attività sportiva; Sempronio, invece, è resonsabile ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. (responsabilità dei padroni e dei committenti), perchè – nella qualità di gestore del corso di nuoto – non ha usato la diligenza che il suo ruolo ed esperienza impongono affinchè le attività sportive si svolgano secondo norme di sicurezza (avrebbe dovuto imporre a coloro che nuotavano nella medesima corsia di procedere nello stesso senso).
I Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di merito, rigettando il ricorso.
Roma, 23 marzo 2011 Avv. Daniela Conte
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