Gli Studi professionali alla prova della norma della normativa sull’antiriciclaggio
Gli Studi professionali alla prova della norma della normativa sull’antiriciclaggio
Con la pubblicazione sul Supplemento ordinario n. 86/L della Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004 il Ministero dell’Economia ha emanato i tre regolamenti attuativi del decreto legislativo 56/2004.
I regolamenti che disciplinano tali obblighi sono : il numero 141 che interessa i professionisti abilitati, il numero 142 che coinvolge gli intermediari finanziari ed il numero 143 che interessa gli operatori non finanziari .
In particolare il decreto del 3 febbraio n. 141 del 3 febbraio 2006, specifica il contenuto dei nuovi obblighi di identificazione e segnalazione a carico di operatori professionali e non, in materia di antiriciclaggio
Con questi provvedimenti, il Ministero dell’Economia, ha definito il quadro complessivo degli interventi in materia di intermediazione finanziaria e dei controlli sulle operazioni finanziarie.
Occorre fare una breve cronistoria di tali interventi per comprendere le motivazioni di una manovra così importante diretta a ricondurre sotto il controllo dell’Ufficio Italiano Cambi tutte le movimentazioni finanziarie, comprese quelle effettuate tramite o con l’assistenza di operatori diversi da quelli finanziari puri.
L’ origine della normativa antiriciclaggio è il decreto legge 143/1991 convertito nella legge 197/1991. Negli anni successivi sono stati introdotti altri provvedimenti quali: la circolare ABI 3 gennaio 1995, il decreto legislativo 153 del 26 maggio 1997, la circolare ABI 5 agosto 1997, le disposizioni ISVAP 5 ottobre 1997, il decreto legislativo 374 del 25 settembre 1999, la circolare dell’Uic n. 27 del febbraio 2006.
Il quadro normativo ha subito una profonda integrazione a seguito del recepimento nella normativa nazionale, mediate il decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, della direttiva europea 2001/97/Ce in materia di antiriciclaggio.
Con questo decreto sono state introdotte alcune importanti novità di seguito schematizzate:
· Pieno coinvolgimento dei professionisti estranei al settore finanziario
nelle operazioni di identificazione e segnalazione;
· Ampliamento del ventaglio delle potenziali operazioni che possono essere strumento di attuazione di riciclaggio di denaro frutto di operazioni illecite
· Modifica delle procedure di accertamento, contestazione delle violazioni ed eventuale irrogazione di sanzioni
L’ufficio Italiano cambi ha emesso una circolare data 24 febbraio 2006 contenente sia l’elenco degli indicatori di anomalia, necessari per definire le situazioni di fronte alle quali il professionista deve allertarsi, sia l’elenco delle categorie professionali soggette agli obblighi di monitoraggio e segnalazione.
La motivazione che soggiace al provvedimento, che come detto ha origine da istanze a livello europeo, è la necessità di canalizzare tutte le operazioni che comportano la materiale movimentazione di denaro, preziosi, oro, oppure qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche solo in fase di assistenza al cliente.
In quest’ottica le situazioni che si possono verificare possono essere:
· Assunzione di un mandato fiduciario, ossia il compimento di operazioni in nome e per conto del cliente, mandato senza rappresentanza, art. 1705 del C..C..
· Attività di assistenza al cliente nel compimento di determinate operazioni.
Durante lo svolgimento di tali attività il professionista che, in funzione dell’esperienza, della conoscenza del cliente, e della verifica degli indicatori di anomalia dovesse rilevare una operazione sospetta deve procedere alla segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi mediante una comunicazione contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione del soggetto e dell’operazione.
Risulta evidente che l’intento della norma non è quello di ingessare tutte le attività professionali e finanziarie, ma solo quello di monitorare tutti i possibili canali attraverso i quali possono transitare i flussi finanziari al fine di una “scrematura” per poter intervenire su quelli passibili di essere utilizzati con intenti illegali.
Altrettanto evidente è che tale attività di monitoraggio viene “scaricata” sulle categorie professionali senza un periodo di transizione, con obblighi e sanzioni che hanno gettato in allarme tutti gli iscritti, sia per l’impatto sulle attività professionali, dovuto agli adeguamenti all’interno degli studi, sia per una serie di difficoltà interpretative ancora da risolvere.
Il punto di partenza per chiarire la portata della nuova norma è che gli obblighi in essa contenuti non si riferiscono alla generalità delle transazioni o operazioni compiute dal cliente e di cui sia venuto a conoscenza il professionista, ma solo di quelle effettuate all’interno di un esplicito mandato professionale.
Le fasi di questa nuova “ attività” sono le seguenti:
· Valutazione delle operazioni sospette
· Identificazione del cliente
· Segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi
Quindi il primo passo è avere il mandato professionale per svolgere l’attività richiesta dal cliente, e a tal fine il mandato deve essere molto analitico.
La conseguenza è che l’obbligo di identificazione scatta all’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a prestazioni aventi a oggetto mezzi di pagamento beni o utilità di valore superiore a 12.500,00 euro, anche in presenza di operazioni frazionate o con valore indeterminato o indeterminabile.
Il giudizio professionale sulla natura dell’operazione e sulla possibilità che possa essere tra quelle “sospette” non può essere emesso sulla base dell’esistenza di uno solo degli indicatori previsti dalla circolare. In modo altrettanto chiaro non può essere escluso a priori che una operazione per la quale non rileva alcuno degli indicatori sia priva di elementi che la possano ricondurre agli obblighi di segnalazione.
Solo la conoscenza da parte del professionista, del proprio cliente, della consistenza del suo patrimonio, permette di fare la serena valutazione della operazione posta in essere. Il cardine su cui poggia questa norma è proprio la conoscenza approfondita tra professionista e cliente.
In tale ottica si rende necessario per il professionista affinare la propria sensibilità per riconoscere e segnalare eventuali ipotesi che mascherino attività criminose, intendendo per sensibilità una capacità per la quale, invero, non pare agevole tracciare il perimetro, con conseguente margine di discrezionalità ed incertezza che potrebbe avere rilevanza penale.
Al professionista non viene chiesto di svolgere indagini ma solo di raccogliere dati e solo in presenza di circostanze obbiettive che permettano di superare la percezione di una operazione sospetta di riciclaggio, scatta l’obbligo di segnalazione alle competenti autorità.
Tale segnalazione deve essere effettuata direttamente dal professionista e deve contenere i dati e le notizie sull’operazione in base ad uno schema indicato nell’allegato D della circolare dell’Ufficio Italiano Cambi.
In tale schema gli elementi importanti sono:
· Dati del segnalante
· Dati sul soggetto segnalato o sulle persone diverse dal cliente se il professionista opera per loro conto
· Informazioni sull’operazione oggetto della segnalazione
· Motivi del sospetto
La trasmissione di tali informazioni deve avvenire in modo cartaceo. Nell’ipotesi di attività seguita da più professionisti, la comunicazione può essere trasmessa in modo congiunto.
Questa nuova attività di identificazione e segnalazione prevede una serie di adempimenti e di adeguamenti per la struttura dello studio del professionista indipendentemente dal fatto che lavori da solo o svolga l’attività in forma associata.
La normativa specifica che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette sono soggette ad un regime di rigorosa riservatezza sia nei confronti del soggetto segnalato sia dei terzi diversi dalle autorità preposte.
Tale riservatezza deve essere tutelata, correlando la normativa in discussione con quanto previsto dagli artt. 11 e 4 della legge 196/2003(privacy).
Infatti gli obblighi di identificazione e conservazione di dati nell’archivio unico, nonché la segnalazione delle operazioni sospette costituiscono trattamento dei dati protetti in base all’ art.4,comma 1 legge 196/2003.
Questo significa che l’identificazione, la conservazione dei dati e la segnalazione potrà essere effettuata unicamente dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile.
Risulta evidente che una attività così delicata presuppone una adeguata formazione degli addetti sia per la corretta gestione della parte documentale sia per le altre funzioni.
I professionisti dovranno prodigarsi per svolgere una attività di formazione in grado di garantire la conoscenza completa della normativa, la migliore conoscenza della clientela al fine di rilevare eventuali situazioni anomale da comunicare al titolare dello studio, per gli adempimenti previsti dalla norma..
Lo schema riepilogativo che segue ha lo scopo di fornire in modo sintetico dei riferimenti sulla normativa in discussione.
Descrizione dei termini della norma:
- Professionista: soggetto iscritto in albi, registri ed elenchi individuati dall’art. 2 comma 1 lett. s), s-bis del dlgs n. 56 del 20-2-2004;
- Prestazione professionale: è quella fornita dal professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione e gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome e per conto del cliente ovvero nell’assistenza allo stesso per le operazioni di cui sopra nonché nella costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
- Cliente: soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, a seguito di un conferimento d’incarico;
- Operazione frazionata: è una operazione che, seppur unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro, è posta in essere attraverso più operazioni realizzate in momenti diversi ma in un circoscritto periodo di tempo. I singoli importi delle operazioni vanno sommati e considerati quali parti di una sola operazione in ragione della natura e delle modalità;
- Dati identificativi: tutti gli elementi anagrafici completi di codice fiscale per persona fisica mentre per le società solo quelli riferiti alla persona giuridica;
- Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire o movimentare, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Sostanzialmente i passaggi da seguire per il professionista sono:
1. Istituire l’archivio unico informatico in base alle specifiche dell’Ufficio Italiano Cambi
2. Svolgere una corretta e completa attività di formazione ai collaboratori e dipendenti
3. Aggiornare l’informativa riferita al trattamento dei dati in base alla legge 196/2003
4. Valutare le singole operazioni, come indicate dalla norma
5. Registrare le eventuali operazioni giudicate sospette
6. Inoltrare la segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi
7. Conservare con la dovuta cura ed in base a corrette procedure di sicurezza e nel rispetto della normativa sulla Privacy sia il registro che la documentazione ad esso collegata.
Riassumendo possiamo affermare che, come in passato in presenza di nuove ed importanti norme , le perplessità e i dubbi non mancano, infatti sono in corso di emanazione ulteriori specifiche che riguardano gli obblighi per i centri elaborazione dati e altre figure.
La finalità della norma è assolutamente condivisibile, mentre gli strumenti con i quali si vuole pervenire al risultato finale sembrano avere un impatto molto coinvolgente per le categorie professionali, già chiamate in passato ad una serie di adempimenti che richiedono risorse e strutture sempre più importanti dal punto di vista economico.