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L’art. 2668 c.c. stabilisce che la cancellazione della trascrizione della domanda e relative annotazioni si può eseguire quando è consentita dalle parti interessate oppure quando viene disposta giudizialmente, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o inattività delle parti.


Nel caso di omissione da parte del Giudice non resta quindi che formulare una nuova e apposita istanza con la quale richiedere al medesimo Tribunale di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in precedenza omessa.


Qual è la forma dell’istanza? Secondo alcuni un ricorso in sede di volontaria giurisdizione, altri invece ritengono che necessaria l’instaurazione di un giudizio a cognizione ordinaria.



Da una prima lettura dei nuovi artt. 2668- bis e 2668- ter cod. civ. appare evidente che il legislatore abbia ricalcato le norme sull’efficacia dell’ipoteca di cui agli artt. 2847-2851 cod. civ. , limitando nel tempo l’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del sequestro conservativo e del pignoramento su immobili e stabilendo che tali formalità conservino il loro effetto per vent’anni dalla loro esecuzione, salvo l’eventuale rinnovo della trascrizione prima che scada detto termine. Tale equiparazione, tuttavia, deve intendersi come riferita solamente alla durata del termine di efficacia della pubblicità dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2847 cod. civ. ed alla possibilità della sua rinnovazione entro il predetto termine ai sensi dell’ art. 2650 cod. civ. , in quanto ciò risponde alla medesima ratio legis. Non è invece estendibile il diverso concetto di “estinzione” dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2878 n. 2 la quale consegue naturalmente all’inefficacia della sua pubblicità per decorso del termine ventennale, in mancanza di rinnovazione, venendo meno l’efficacia costitutiva della stessa.