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CASSAZIONE SENTENZA 39012 2018 SEZ. V

NULLITA' DELLA NOTIFICA

Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:

è nulla la notifica qualora l'atto non venga consegnato al destinatario della notificazione, ma a persona diversadal medesimo.


La notifica (di una citazione a giudizio o di una cartellla di pagamento) non può essere consegnata a persona diversa dal destinatario (es. addetto alla casa, portiere, etc) qualora non sia stato identificato.

Quindi nel caso di notificazione a mezzo servizio postale, la notifica è NULLA se non effettuata al reale destinatario.