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Distanza tra fabbricati, la sentenza della Corte Costituzionale

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Distanze tra fabbricati, la Corte Costituzionale chiarisce quando la legislazione regionale non può interferire con l’ordinamento civile e dettare regole in deroga alle disposizioni del dm 1444/1968



Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è rivolto alla Corte Costituzionale su una questione di legittimità costituzionale in merito ad una modifica legislativa fatta dalla Regione Marche.


La legge Regione Marche n. 16 del 13 aprile 2015, modificava l’art. 35 della precedente legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2014, introducendo l’espressione e di ogni trasformazione” al posto di ovvero di ogni altra trasformazione”.


In particolare, la nuova disposizione, in attuazione dell’art. 2-bis del dpr 380/2001 (secondo cui le regioni possono introdurre deroghe, entro certi limiti, a quanto previsto dal dm 1444/1968 nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici), prevede che:


gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni trasformazione [la vecchia versione recitava “ovvero di ogni altra trasformazione” ] espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedìme o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.


Distanza tra fabbricati, la sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2016, dichiara l’illegittimità costituzionale della modifica al testo di legge eseguita dalla Regione Marche.


Le norme regionali che intervengono sulle distanze tra fabbricati, in deroga al dm 1444/1968, sono legittime solo nel caso in cui si persegua chiaramente una finalità di carattere urbanistico. In caso contrario la competenza esclusiva è dello stato e quindi non si può interferire con l’ordinamento civile.


Infatti, in tema di disciplina delle distanze tra fabbricati , l’art. 9 del dm 1444/1968 ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche .


Per effetto delle modifiche lessicali effettuate al previgente testo di legge potrebbero anche essere realizzati interventi “puntuali” (su singoli edifici), che non sono oggetto di un più ampio intervento di trasformazione o comunque funzionali ad un assetto complessivo o unitario di specifiche aree territoriali.


Per questi motivi, dunque, la Corte Costituzionale rileva la violazione dei parametri costituzionali di riferimento ed accoglie la richiesta del Presidente del Consiglio dichiarando illegittima la modifica legislativa eseguita dalla Regione Marche.