Sei in: Articoli: Certificazione Energetica Edifici:

Il nuovo Ape, tra dubbi e chiarimenti

Il nuovo Ape, tra dubbi e chiarimenti

//www.geometra.info/il-nuovo-ape-tra-dubbi-e-chiarimenti_news_x_18595.html?utm_source=facebook&utm_medium=social-media



Esperto in materia di sicurezza e ambiente, Andrea Quaranta alterna la professione di enviromental risk manager a una fitta attività di formatore e autore per testate quali “ Ambiente & Sviluppo ” e “ Il Quotidiano Ipsoa ”, in particolare su temi come gestione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque, inquinamento atmosferico, danno ambientale, fonti rinnovabili di energia, efficienza e risparmio energetico, urbanistica, diritto penale dell’ambiente.


Da “ Ambiente & Sviluppo ” è tratto questo recente articolo di Quaranta dedicato a una delle più recenti novità normative in materia di certificazione energetica degli edifici, ovvero l'Ape. Il tema sarà anche oggetto di una serie di convegni tecnici gratuiti , curati dall'ing. Marco Carta di Logical Soft e dall'arch. Gianluca Timo, vicecoordinatore Sacert, in programma il 2 ottobre alle 10.00, il 4 ottobre alle 14.00 e il 5 ottobre alle 10.00. I convegni fanno parte delle 35 esercitazioni tecniche gratuite organizzate all'interno della prossima edizione di Made expo (Milano, 2-5 ottobre 2013) nello spazio “Progettazione e Soluzioni” a cura di Wolters Kluwer Italia in collaborazione con Logical Soft e nello spazio Growing City con Nemeton Network ( clicca qui per il programma completo ).



Dopo l’entrata in vigore del DL n. 63/13 sono stati sollevati numerosi dubbi sulla normativa tecnica da applicare, per rispondere ai quali il ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare (n. 12976/2013) con la quale ha fornito un chiarimento sull’attestato di prestazione energetica. Le nuove disposizioni non sono di immediata applicazione: il nuovo testo di legge, infatti, prevede l’emanazione di un Dm per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo Ape.


Di conseguenza, pur dopo l’emanazione del Dl entrato in vigore, deve ritenersi che debbano continuare ad osservarsi le previgenti norme nazionali o regionali. Il nuovo decreto avrà il compito di aggiornare la disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del D.Lgs 192/2005, fra i quali il cit. Dpr 59/09.


È proprio a quest’ultimo Dpr che occorrerà rifarsi, nelle more dell’aggiornamento tecnico, per il calcolo delle prestazioni energetiche, oltre alle specifiche norme tecniche (Uni e Cti) già note. Di conseguenza, la precisazione volta ad evidenziare che “solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia” il Dpr de quo sarà abrogato, ha l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.


In sostanza, fino all’emanazione dei decreti attuativi della nuova disciplina, si adempie alle prescrizioni in materia di Ape secondo le modalità di calcolo di cui al cit. Dpr 59/09, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/Ce, in cui si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.


Le novità introdotte in sede di conversione


Fra le novità introdotte in sede di conversione, oltre a quella, contestatissima, che sancisce la nullità del contratto (vendita o locazione) in mancanza dell’Ape, in questa sede vale la pena ricordare quella concernente la modifica della c.d. “clausola di cedevolezza”, in base alla quale:


a) le nuove disposizioni si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/Ue, fino alla data di entrata in vigore della relativa normativa di attuazione;


b) nel dettare quest’ultime, gli enti sono tenuti alrispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal decreto stesso;


c) in ogni caso, sono fatte salve le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.


Gli effetti della conversione in legge sulla disciplina regionale della Lombardia


Con un recente comunicato (nota n. 100/13), la regione Lombardia, dopo aver elencato le normative emanate nel corso degli anni in materia di efficienza energetica, ha precisato che, allo stato attuale, le disposizioni della direttiva che ancora devono essere attuate riguardano esclusivamente le prestazioni degli impianti per la climatizzazione estiva. La regione, al contrario, non può essere ritenuta inadempiente con riferimento alle disposizioni per la realizzazione di edifici ad emissioni quasi zero (che ancora non sono state emanate), in quanto non sono ancora scaduti i termini previsti per la loro adozione.


Quindi, dopo aver richiamato la citata circolare ministeriale, la Lombardia conclude affermando di ritenersi legittimata ad applicare la propria disciplina per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici, ferma restando la necessità di rispettare i vincoli, di cui alla precedente lettera b).


Di conseguenza, sono idonei all’allegazione ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, in originale o in copia conforme, anche in base all’epoca della loro redazione:


- oltre agli attestati di certificazione energetica redatti prima della data di entrata in vigore Dl 63/13


- anche gli Ace redatti dopo l’entrata in vigore dello stesso Dl e della legge di conversione, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali.


La principale normativa regionale in materia di efficienza energetica richiamata dalla Lombardia nella nota n. 100/2013


Legge regionale n. 24/06


L’art. 9 attribuisce alla Giunta la competenza a dettare disposizioni per ridurre il consumo energetico e per certificare il fabbisogno energetico degli edifici, conformemente alle previsioni delle direttive nn. 2002/91/CE e 2010/31/UE


L’art. 9- bis prevede che la Giunta definisca, nell’ambito della disciplina di cui sopra, le modalità per anticipare al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall’art. 9 della direttiva 2010/31/UE


Dgr n. 8/8745 del 22 dicembre 2008


Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici: pur essendo precedente alla direttiva 2010/31/UE contiene disposizioni puntuali che rispondono in gran parte alle previsioni contenute nella direttiva stessa


Dgr 1811/11 Approvazione del nuovo modello di Attestato di certificazione energetica degli edifici


Dgr 2554/11 Criteri di indirizzo per accertare e irrogare le sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici


Dgr 2555/11 Obbligo di indicare la prestazione energetica dell'edificio negli annunci commerciali di vendita o locazione



Dgr 4416/12 Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla Dgr 8745 del 22 dicembre 2008