Fabbricati non dichiarati - informazioni utili
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Il mancato adempimento
I soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiarare i fabbricati presenti su esse al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 aprile 2011 .
La dichiarazione, redatta ai sensi del regolamento stabilito dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, deve essere predisposta a firma di un professionista abilitato.
In caso di mancato adempimento entro la scadenza prevista, gli Uffici provinciali dell’Agenzia provvedono, nell’ordine
- ad attribuire una rendita presunta all’immobile, con oneri a carico dell’interessato
- ad accatastare l’immobile, nell’ipotesi di mancata regolarizzazione, in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso.
In particolare, dal mese di maggio 2011 gli Uffici provinciali hanno provveduto ad attribuire la suddetta rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre dal 3 aprile 2012 è iniziata la pubblicazione dei relativi atti presso gli albi pretori dei Comuni interessati.
Con i comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012 e 30 novembre 2012, di cui all’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si è reso noto l’elenco dei comuni con fabbricati che non risultano dichiarati al catasto cui è stata attribuita una rendita presunta..
Per la regolarizzazione di tali fabbricati si può far riferimento a quanto riportato nella circolare del 18 novembre 2011, n. 7 .
Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del predetto Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Elenco comunicati in Gazzetta Ufficiale
Oneri aggiornamento dati catastali - pdf
I vantaggi dell’adempimento spontaneo anche dopo la scadenza
Mettersi in regola spontaneamente conviene anche dopo il termine previsto dalla normativa. Si evita, infatti, la maggiorazione dei costi per l'inasprimento delle sanzioni dovute all'attività di regolarizzazione d'ufficio da parte dell'Agenzia.
Al riguardo si rende noto che per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all’art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del suddetto comunicato.
In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Casi particolari
La dichiarazione di un immobile non dichiarato in Catasto non è obbligatoria solo nei seguenti casi
- fabbricato/ampliamento già dichiarato al Catasto
- accatastamento dell’immobile avvenuto dopo la pubblicazione del comunicato in G.U.
- fabbricato demolito
- tipologia di fabbricato esente da accatastamento
- fabbricato non esistente sul terreno indicato.
In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione , mediante il servizio online Contact Center dell’Agenzia del Territorio o utilizzando il modulo segnalazioni incoerenze scaricabile dal questo sito, da consegnare a mano o inviare per posta all'Ufficio provinciale competente. Il modulo è disponibile anche presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati.