Sei in: Articoli: Certificazione Energetica Edifici:

Documentazione Certificazione Energetica

tratto da //www.studiotecnicoubertini.it/view.php?id=118


Il DLgs 192/2005 modificato con il DLgs 311/2006 ed integrato con l’approvazione del DPR 59/2009 “Requisiti minimi” e del DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica” configura un nuovo iter amministrativo per l’ottenimento dei titoli abilitativi: Permesso di Costruire, Denuncia di inizio Attività, ed introduce la Certificazione energetica degli edifici come previsto dalla Direttiva 2002/91/CE.



I documenti previsti dalla legislazione sono tre:



1. RELAZIONE TECNICA (art. 8 comma 1 DLgs 192/2005), da presentarsi in duplice copia al Comune in sede di Dichiarazione di inizio lavori, come previsto dall’art. 28 comma 1 della Legge 10/1991, deve essere firmato da tecnico abilitato (il progettista) e contiene i dati relativi all’edificazione cio e impianti ed il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DLgs 192/2005 e dal DPR 59/2009, così come progettati1. Tali requisiti sono oggetto di accertamento da parte del Comune. Alcuni Comuni possono richiedere che la Relazione tecnica sia richiesta già in sede di presentazione (o ritiro) del Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. La Relazione Tecnica deve essere redatta come da Allegato E del DLgs 192/2005 modificato dal 311/2006. Il metodo di calcolo è quello previsto dall’Allegato B del DM 26/06/2009 e dalle UNITS 11300. Il DPR 59/2009 pone fine al regime transitorio per i requisiti minimi.


2. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA - AQE (art. 8 comma 2 DLgs 192/2005) Da presentarsi al Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori, deve essere firmato dal tecnico abilitato (progettista) e dal Direttore dei lavori, e contiene i dati relativi all’edificio e agli impianti così come realizzato, al fine dell’accertamento e ispezione (in sito) da parte del Comune o tecnici preposti. La Dichiarazione di fine lavori è inefficace (non valida) nel caso in cui manchi l’AQE. Il modello dell’Attestato di Qualifica Energetica è riportato nell’Allegato 5 del DM 26/06/2009. Il metodo di calcolo è quello previsto dall’Allegato B del DM 26/06/2009 e dalle UNITS 11300.
La Relazione tecnica e l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) devono essere prodotti nel caso in cui si ricada in quanto previsto nell’art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2 lett. a) e b) del DLgs 192/2005 , ovvero per gli interventi:
• edifici di nuova costruzione e ristrutturazione integrale di edifici con SU maggiore di 1000m2
• ristrutturazione parziale, manutenzione straordinaria (applicazione dei requisiti minimi DPR 59/2009 limitata) • nuovo impianto termico o ristrutturazione impianto termico esistente (applicazione dei requisiti minimi DPR 59/2009 limitata)
• sostituzione generatore di calore. (applicazione dei requisiti minimi DPR 59/2009 limitata) Sono esclusi gli edifici e/o impianti che ricadano nell’art. 3 comma 3 del DLgs 192/2005 e smi.


3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - ACE (art. 6 comma 1 e comma 1-bis del DLgs 192/2005 Ha validità di 10 anni e deve essere prodotto in caso di
• nuova costruzione, a cura del costruttore, pena sanzione da 5.000 e a 30.000 e(art.15 DLgs 192/2005)
• atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) per tutti gli edifici o unità immobiliari a partire dal 1° luglio 2009.
L’Attestato di Certificazione Energetica deve essere redatto secondo il DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” da un esperto indipendente (art. 4 comma 1, lett. c). Attualmente non sono definiti i requisiti dell’esperto indipendente, quindi, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto dall’art. 4 comma 1, lett. c), può essere redatto da un tecnico abilitato, tranne che nelle regioni che hanno adottato propri provvedimenti e istituito l’elenco dei soggetti certificatori (Lombardia, Emilia- Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano).


L’Attestato di Certificazione Energetica deve essere consegnato al proprietario o locatario o altri avente titolo e non al Comune, fatto salvo quanto previsto da alcune disposizioni regionali (Lombardia). Il criterio per sapere quali documenti presentare è il seguente:
1) verificare se l’intervento richiede titoli abilitativi (Permesso di costruire oDenuncia di Inizio Attività)
2) verificare in quale ambito ricade l’intervento tra quelli dell’art. 3 del DLgs 192/2005
3) in caso di interventi parziali verificare quali (e se) requisiti minimi deve rispettare ai sensi del DLgs 192/2005 e smi allegato C e del DPR 59/2009
4) se ricade nell’art. 3 del DLgs 192/2005 bisogna redigere la Relazione Tecnica e l’Attestato di Qualificazione Energetica, relativi solo alla parte oggetto di intervento
5) se l’edificio è di nuova costruzione oppure oggetto di compravendita (anche se non vengono fatti interventi), si dovrà redigere l’Attestato di Certificazione Energetica, da consegnare al proprietario, e non al Comune (fatto salvo quanto previsto da alcune regioni: Lombardia)