Avv. Alessandra Leone
decoro architettonico
Riguardo alla figura di decoro architettonico, una recente pronuncia della Cassazione ha statuito che “per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti dì edifici di particolare pregio artistico, né rileva che detto decoro sia stato gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità”. Così si è pronunciata la Suprema Corte nella Sent. n. 14455 del 19 giugno 2009. In generale, per decoro architettonico deve intendersi l'estetica dell'edificio data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano l'edificio stesso e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia. Pertanto, ogniqualvolta possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, il decoro architettonico deve essere considerato come bene comune, ai sensi dell'articolo 1117 cod. civ..