L.R. 15/2008 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - parte 1 -
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi
statali e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
successive modifiche, nonché nel rispetto dei criteri di sussidiarietà e di leale
collaborazione, detta una disciplina organica in materia di vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo del territorio, la
salvaguardia delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio culturale.
Art. 2
(Collaborazione istituzionale)
1. La Regione, per assicurare su tutto il territorio regionale un’efficace e coordinata
attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo urbanistico-edilizio, promuove
forme di collaborazione istituzionale, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni tra amministrazioni, enti ed organi statali, regionali e locali, tese a
garantire, in particolare:
a) l’esercizio integrato delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni
urbanistico-edilizie;
b) l’effettiva demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
c) la gestione e lo scambio dei dati e delle informazioni relative all’abusivismo.
Art. 3
( Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia)
1. Al fine di sostenere gli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia
nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione:
a) tramite le proprie strutture e anche attraverso la Conferenza permanente Regione-
Ordini e collegi professionali, istituita con la legge regionale 22 luglio 2002, n. 19,
attiva servizi di consulenza nonché di assistenza tecnica, amministrativa e giuridiconormativa
in ordine all’adozione degli atti di repressione dell’abusivismo previsti
dalla presente legge;
b) concede finanziamenti per l’organizzazione ed il potenziamento delle strutture
degli enti locali, ivi compresi i municipi, preposte alla vigilanza;
c) istituisce il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi, di cui all’articolo 29.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente
commissione consiliare, stabilisce i criteri per l’accesso ai finanziamenti di cui al
comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione delle domande e di
concessione ed erogazione degli stessi.
Art. 4
(Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari)
1. La Regione verifica periodicamente le trasformazioni del territorio mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari, programmati dalla Giunta regionale
anche d’intesa con gli enti locali o con altri soggetti pubblici interessati.
2. I rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui al comma 1 confluiscono nei
sistemi cartografici territoriali regionali.
.
Art. 5
(Monitoraggio)
1. La struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, allo
scopo di conoscere e prevenire il fenomeno dell’abusivismo e favorire il recupero e
la pianificazione territoriale-urbanistica, effettua un costante monitoraggio
attraverso, in particolare:
a) i dati e le informazioni contenute negli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi
dell’articolo 10;
b) i dati e le informazioni provenienti da altri soggetti pubblici, acquisiti anche a
seguito delle forme di collaborazione istituzionale previste dall’articolo 2;
c) i riscontri e le analisi dei rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui
all’articolo 4;
d) i riscontri emersi dalle indagini sul territorio effettuate ai sensi dell’articolo 11.
Art. 6
(Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio)
1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica,
l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, di seguito denominato
osservatorio.
2. L’ osservatorio:
a) analizza ed interpreta i risultati dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 5;
b) individua gli elementi sociali, economici e territoriali del fenomeno
dell’abusivismo;
c) riferisce periodicamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare
permanente competente in materia, nonché agli enti locali interessati;
d) formula proposte agli organi istituzionali della Regione per il contrasto
dell’abusivismo;
e) si raccorda con l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio.
3. La Giunta regionale stabilisce la composizione dell’osservatorio con propria
deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia.
4. L’osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base
della deliberazione di cui al comma 3.
5. Le attività di segreteria dell’osservatorio sono assicurate nell’ambito
dell’assessorato regionale competente in materia di urbanistica.
6. Le relazioni e le proposte di cui al comma 2, lettere c) e d) sono pubblicate sul
Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.
Art. 7
(Banca dati dell’abusivismo)
1. Nell’ambito del sistema informativo territoriale regionale (SITR), di cui
all’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del
territorio), in raccordo con il sistema informativo regionale per l’ambiente (SIRA) e
con il sistema informativo nazionale sull’abusivismo di cui all’articolo 32, comma
13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è costituita un’apposita banca
dati contenente i dati e le informazioni concernenti il fenomeno dell’abusivismo
edilizio nel territorio regionale, ivi compresi quelli risultanti dagli elenchi trasmessi
dai comuni ai sensi dell’articolo 10.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 38/1999 e nel
rispetto della normativa statale sul coordinamento informatico, la Regione concorda
con gli enti locali e con gli altri enti pubblici coinvolti criteri e modalità per lo
scambio e l’integrazione di dati e di informazioni e per la creazione di una rete
unificata.
3. Gli enti e le strutture regionali devono fornire i dati e le informazioni in loro
possesso alla banca dati di cui al comma 1.
Art. 8
(Enti preposti alla vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia
è esercitata dai comuni, anche in forma associata o avvalendosi delle forme
di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 2, con le modalità previste dalla
presente legge, dagli statuti e dai regolamenti comunali, al fine di assicurare la
rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi nonché alle modalità esecutive fissate dai titoli
abilitativi.
2. In caso di attività urbanistico-edilizia esercitata in aree naturali protette regionali,
restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge regionale 6 ottobre
1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modifiche.
3. In caso di attività urbanistico-edilizia concernente i beni culturali, restano ferme le
competenze in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali di
cui all’articolo 25.
4. Ai sensi dell’articolo 28 del d.p.r. 380/2001, in caso di attività urbanistico-edilizia
eseguita da amministrazioni statali, qualora il comune accerti l’inosservanza delle
norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive di cui al comma 1 ne informa
immediatamente la Regione ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
quale compete, d’intesa con il Presidente della Regione, l’adozione dei
provvedimenti previsti dalle sezioni II e III.
Art. 9
(Attuazione della vigilanza)
1. I compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia sono svolti, secondo le
modalità stabilite dalla presente legge nonché dagli statuti e dai regolamenti
comunali, dal dirigente o dal responsabile della struttura comunale competente:
a) sulla base di verifiche d’ufficio;
b) sulla base delle comunicazioni degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
di cui al comma 2;
c) sulla base delle segnalazioni della struttura regionale competente in materia
urbanistica, a seguito delle indagini effettuate sul territorio ai sensi dell’articolo 11;
d) su denuncia dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli enti
portatori di interessi diffusi.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell’articolo
27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, a dare entro dieci giorni
comunicazione alla struttura comunale competente nonché all’autorità giudiziaria e
alla Regione delle presunte violazioni urbanistico-edilizie riscontrate.
3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente accerta, entro
trenta giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle
denunce previste al comma 1, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti
ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni II e III.
Art. 10
(Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi)
1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente redige ogni due
mesi gli elenchi relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente e ai
provvedimenti repressivi e sanzionatori adottati e trasmette gli elenchi stessi, anche
se negativi, alla Regione, all’autorità giudiziaria e, tramite la Prefettura - ufficio
territoriale del Governo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il segretario comunale provvede ogni due mesi alla pubblicazione degli elenchi
mediante affissione nell’albo pretorio del comune.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di
redazione degli elenchi, di trasmissione, anche telematica, alla Regione, nonché di
raccolta e di trattamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti ai fini del
monitoraggio di cui all’articolo 5. Gli elenchi devono comunque contenere i dati
relativi alla tipologia di abuso, alla tipologia di vincolo, agli atti di sospensione dei
lavori, alle ingiunzioni di demolizione e ai relativi accertamenti di inottemperanza,
alle immissioni nel possesso, alle acquisizioni al patrimonio degli enti pubblici, ai
provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, alle sanzioni pecuniarie e ai titoli
abilitativi in sanatoria.
Art. 11
(Indagini regionali sul territorio)
1. La struttura regionale competente in materia urbanistica, qualora constati,
dall’esito dei rilievi aerofotogrammetrici e satellitari di cui all’articolo 4, dal
monitoraggio di cui all’articolo 5 o dalle denunce dei cittadini, situazioni di presunta
violazione delle norme urbanistico-edilizie che non risultano dagli elenchi degli
abusi edilizi di cui all’articolo 10, procede ad indagini sul territorio.
2. L’esito delle indagini sul territorio è segnalato al dirigente o al responsabile della
struttura comunale competente, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
Art. 12
(Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente,
del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista)
1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai
fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità
delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni degli strumenti di
pianificazione paesistica e dei piani settoriali, al nulla osta rilasciato dall’organismo
di gestione dell’area naturale protetta regionale nonché, unitamente al direttore dei
lavori, alle previsioni del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni
stabilite dal medesimo. I suddetti soggetti sono, altresì, tenuti al pagamento delle
sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell’abuso.
2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori è
esonerato da responsabilità qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione
delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d’opera,
fornendo al dirigente o responsabile della struttura comunale competente contestuale
e motivata comunicazione della violazione stessa e, nei casi di totale difformità o di
variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, qualora abbia inoltre rinunziato
all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al suddetto dirigente o
responsabile. In caso contrario, il dirigente o il responsabile della struttura comunale
competente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la
violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni disciplinari stabilite dal medesimo articolo 29, comma 2, del d.p.r.
380/2001.
3. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del d.p.r. 380/2001, per le opere realizzate
dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere, il dirigente o il responsabile
della struttura comunale competente ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria e
al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Art. 13
(Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello)
1. Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso
di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applica la sanzione pecuniaria
da un minimo di cinquecento euro a un massimo di millecinquecento euro in
relazione all’entità delle opere stesse.
Art. 14
(Sospensione dei lavori)
1. Qualora sia accertata l’esistenza di opere, non ultimate, in difformità dalle norme
di legge e di regolamento, dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
nonché dalle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi, ovvero di opere, non
ultimate, conformi alle norme urbanistiche ma in assenza di titolo abilitativo, il
dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata
sospensione dei lavori.
2. L’atto di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al
direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi. La suddetta
comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei
provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli successivi, ai sensi dell’articolo 7 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche.
3. Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti
sanzionatori definitivi di ingiunzione della demolizione e del ripristino dello stato
dei luoghi, di acquisizione e di demolizione, nonché di applicazione delle sanzioni
pecuniarie, nei casi e secondo le procedure indicati dagli articoli successivi.
Art. 15
(Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo,
in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non
ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora
accerti l’esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di
costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,
lettere b) e c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche o in totale difformità dagli
stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17,
ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con
il primo, la demolizione dell’opera ed il ripristino dello stato dei luoghi in un
congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, indicando nel
provvedimento l’opera e l’area che vengono acquisite di diritto nel caso previsto dal
comma 2. Ai fini della presente legge, si considerano interventi eseguiti in totale
difformità dai citati titoli abilitativi gli interventi che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto dei titoli stessi, ovvero
l’esecuzione di volumi edilizi, oltre i limiti indicati nel progetto, e tali da costituire
un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di cui al comma 1, l’opera e l’area di sedime, nonché
quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di
opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune.
3. L’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire definisce la
consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato
dall’ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle
necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all’amministrazione.
L’atto di accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato,
costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche è eseguita gratuitamente. L’accertamento dell’inottemperanza comporta,
altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un
massimo di 20 mila euro, in relazione all’entità delle opere.
4. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile della
struttura comunale competente a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, con
deliberazione consiliare, non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o
paesaggistici.
5. Non si procede all’acquisizione dell’area ai sensi del comma 2 ma esclusivamente
alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia
responsabile dell’abuso.
6. Per le opere ultimate eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincoli di cui
agli articoli 24 e 26 , l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza
all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell’ente cui compete la
vigilanza sull’osservanza del vincolo, che procede alla demolizione delle opere
abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso.
Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
7. In caso di inerzia o di inadempimento del comune agli obblighi previsti dal
presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e
seguenti e l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime si verifica a favore
della Regione stessa.
Art. 16
(Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di
titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non
ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora
accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di
destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo
comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività
urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) in assenza di permesso di
costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,
lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi
ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al
responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di
provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni, alla
demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura
del comune e a spese del responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria
pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla
esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della
sanzione. In tale caso è comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla
legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di
applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del
contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e
successive modifiche.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il dirigente o
il responsabile della struttura comunale competente ingiunge al responsabile
dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione
e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila euro. Resta comunque fermo quanto
previsto dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
5. Qualora le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati compresi
nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile
1968, (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente decide l’applicazione delle
sanzioni previste al comma 4 sulla base del parere vincolante della commissione
comunale per il paesaggio costituita ai sensi all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e
successive modifiche o, nelle more della costituzione, del Ministero per i beni e le
attività culturali. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta del parere, si
prescinde dallo stesso.
6. In caso di inerzia o inadempimento del comune agli obblighi previsti dal presente
articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e seguenti e
introita le sanzioni pecuniarie.
Art. 17
(Variazioni essenziali)
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali
al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più
delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard
previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando
per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il
permesso di costruire;
c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva
del fabbricato;
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore
al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a
quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od
in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra
dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione
di questo, sia inferiore al 50 per cento;
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla
classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non
attenga a fatti procedurali.
2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata
variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera
f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici,
l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con
leggi, norme e regolamenti.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle
singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su
immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in
totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.
Art. 18
(Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti
in parziale difformità dal titolo abilitativo)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non
ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente qualora
accerti l’esistenza di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche,
in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio attività nei
casi previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non
coincidente con il primo, di provvedere a proprie spese entro un congruo termine,
comunque non superiore a centoventi giorni, alla demolizione dell’opera e al
ripristino dello stato dei luoghi.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la demolizione è eseguita a cura
del comune e a spese del responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non possa avvenire senza
pregiudizio della parte dell’immobile eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria
pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla
esecuzione delle opere abusive, determinato con riferimento alla data di
applicazione della sanzione.
4. Qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile
determinare il valore di mercato di cui al comma 3, si applica una sanzione
pecuniaria da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 30 mila euro, in relazione
alla gravità dell’abuso.
Art. 19
(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non
ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora
accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r.
380/2001 e successive modifiche, nonché mutamenti di destinazione d’uso
nell’ambito di una stessa categoria previsti dall’articolo 7, comma terzo, della l.r.
36/1987, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla
stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di millecinquecento euro ad
un massimo di 15 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.
2. Fatto salvo quanto previsto per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico
dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, qualora le opere eseguite
in assenza di denuncia di inizio attività consistano in interventi di restauro e di
risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r.
380/2001 e successive modifiche, su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali e ad altre norme urbanistiche vigenti, l’ente preposto alla tutela del
vincolo può ingiungere al responsabile dell’abuso nonché al proprietario, ove non
coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non
superiore a novanta giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei
luoghi o applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila 500 euro a un
massimo di 25 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del d.m. lavori
pubblici 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile della struttura comunale
competente decide l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 sulla base del
parere vincolante della commissione comunale per il paesaggio costituita ai sensi
dell’articolo 148 del d.lgs 42/2004 e successive modifiche o, nelle more della
costituzione, del parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali.
Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta del parere, si prescinde dallo
stesso.
4. La mancata denuncia di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.