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L.R. 15/2008 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - parte 1 -

Art. 1


(Oggetto e finalità)


1. La presente legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi


statali e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.


380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e


successive modifiche, nonché nel rispetto dei criteri di sussidiarietà e di leale


collaborazione, detta una disciplina organica in materia di vigilanza sull’attività


urbanistico-edilizia, allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo del territorio, la


salvaguardia delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio culturale.


Art. 2


(Collaborazione istituzionale)


1. La Regione, per assicurare su tutto il territorio regionale un’efficace e coordinata


attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo urbanistico-edilizio, promuove


forme di collaborazione istituzionale, anche attraverso la stipula di apposite


convenzioni tra amministrazioni, enti ed organi statali, regionali e locali, tese a


garantire, in particolare:


a) l’esercizio integrato delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni


urbanistico-edilizie;


b) l’effettiva demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;


c) la gestione e lo scambio dei dati e delle informazioni relative all’abusivismo.


Art. 3


( Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia)


1. Al fine di sostenere gli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia


nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione:


a) tramite le proprie strutture e anche attraverso la Conferenza permanente Regione-


Ordini e collegi professionali, istituita con la legge regionale 22 luglio 2002, n. 19,


attiva servizi di consulenza nonché di assistenza tecnica, amministrativa e giuridiconormativa


in ordine all’adozione degli atti di repressione dell’abusivismo previsti


dalla presente legge;


b) concede finanziamenti per l’organizzazione ed il potenziamento delle strutture


degli enti locali, ivi compresi i municipi, preposte alla vigilanza;


c) istituisce il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e ripristino


dello stato dei luoghi, di cui all’articolo 29.


2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente


commissione consiliare, stabilisce i criteri per l’accesso ai finanziamenti di cui al


comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione delle domande e di


concessione ed erogazione degli stessi.


Art. 4


(Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari)


1. La Regione verifica periodicamente le trasformazioni del territorio mediante


rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari, programmati dalla Giunta regionale


anche d’intesa con gli enti locali o con altri soggetti pubblici interessati.


2. I rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui al comma 1 confluiscono nei


sistemi cartografici territoriali regionali.


.


Art. 5


(Monitoraggio)


1. La struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, allo


scopo di conoscere e prevenire il fenomeno dell’abusivismo e favorire il recupero e


la pianificazione territoriale-urbanistica, effettua un costante monitoraggio


attraverso, in particolare:


a) i dati e le informazioni contenute negli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi


dell’articolo 10;


b) i dati e le informazioni provenienti da altri soggetti pubblici, acquisiti anche a


seguito delle forme di collaborazione istituzionale previste dall’articolo 2;


c) i riscontri e le analisi dei rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui


all’articolo 4;


d) i riscontri emersi dalle indagini sul territorio effettuate ai sensi dell’articolo 11.


Art. 6


(Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio)


1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica,


l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, di seguito denominato


osservatorio.


2. L’ osservatorio:


a) analizza ed interpreta i risultati dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 5;


b) individua gli elementi sociali, economici e territoriali del fenomeno


dell’abusivismo;


c) riferisce periodicamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare


permanente competente in materia, nonché agli enti locali interessati;


d) formula proposte agli organi istituzionali della Regione per il contrasto


dell’abusivismo;


e) si raccorda con l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio.


3. La Giunta regionale stabilisce la composizione dell’osservatorio con propria


deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia.


4. L’osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base


della deliberazione di cui al comma 3.


5. Le attività di segreteria dell’osservatorio sono assicurate nell’ambito


dell’assessorato regionale competente in materia di urbanistica.


6. Le relazioni e le proposte di cui al comma 2, lettere c) e d) sono pubblicate sul


Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.


Art. 7


(Banca dati dell’abusivismo)


1. Nell’ambito del sistema informativo territoriale regionale (SITR), di cui


all’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del


territorio), in raccordo con il sistema informativo regionale per l’ambiente (SIRA) e


con il sistema informativo nazionale sull’abusivismo di cui all’articolo 32, comma


13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo


sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con


modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è costituita un’apposita banca


dati contenente i dati e le informazioni concernenti il fenomeno dell’abusivismo


edilizio nel territorio regionale, ivi compresi quelli risultanti dagli elenchi trasmessi


dai comuni ai sensi dell’articolo 10.


2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 38/1999 e nel


rispetto della normativa statale sul coordinamento informatico, la Regione concorda


con gli enti locali e con gli altri enti pubblici coinvolti criteri e modalità per lo


scambio e l’integrazione di dati e di informazioni e per la creazione di una rete


unificata.


3. Gli enti e le strutture regionali devono fornire i dati e le informazioni in loro


possesso alla banca dati di cui al comma 1.


Art. 8


(Enti preposti alla vigilanza)


1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia


è esercitata dai comuni, anche in forma associata o avvalendosi delle forme


di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 2, con le modalità previste dalla


presente legge, dagli statuti e dai regolamenti comunali, al fine di assicurare la


rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni


degli strumenti urbanistici ed edilizi nonché alle modalità esecutive fissate dai titoli


abilitativi.


2. In caso di attività urbanistico-edilizia esercitata in aree naturali protette regionali,


restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge regionale 6 ottobre


1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive


modifiche.


3. In caso di attività urbanistico-edilizia concernente i beni culturali, restano ferme le


competenze in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali di


cui all’articolo 25.


4. Ai sensi dell’articolo 28 del d.p.r. 380/2001, in caso di attività urbanistico-edilizia


eseguita da amministrazioni statali, qualora il comune accerti l’inosservanza delle


norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive di cui al comma 1 ne informa


immediatamente la Regione ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al


quale compete, d’intesa con il Presidente della Regione, l’adozione dei


provvedimenti previsti dalle sezioni II e III.


Art. 9


(Attuazione della vigilanza)


1. I compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia sono svolti, secondo le


modalità stabilite dalla presente legge nonché dagli statuti e dai regolamenti


comunali, dal dirigente o dal responsabile della struttura comunale competente:


a) sulla base di verifiche d’ufficio;


b) sulla base delle comunicazioni degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria


di cui al comma 2;


c) sulla base delle segnalazioni della struttura regionale competente in materia


urbanistica, a seguito delle indagini effettuate sul territorio ai sensi dell’articolo 11;


d) su denuncia dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli enti


portatori di interessi diffusi.


2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell’articolo


27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, a dare entro dieci giorni


comunicazione alla struttura comunale competente nonché all’autorità giudiziaria e


alla Regione delle presunte violazioni urbanistico-edilizie riscontrate.


3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente accerta, entro


trenta giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle


denunce previste al comma 1, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti


ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni II e III.


Art. 10


(Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi)


1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente redige ogni due


mesi gli elenchi relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente e ai


provvedimenti repressivi e sanzionatori adottati e trasmette gli elenchi stessi, anche


se negativi, alla Regione, all’autorità giudiziaria e, tramite la Prefettura - ufficio


territoriale del Governo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


2. Il segretario comunale provvede ogni due mesi alla pubblicazione degli elenchi


mediante affissione nell’albo pretorio del comune.


3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di


redazione degli elenchi, di trasmissione, anche telematica, alla Regione, nonché di


raccolta e di trattamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti ai fini del


monitoraggio di cui all’articolo 5. Gli elenchi devono comunque contenere i dati


relativi alla tipologia di abuso, alla tipologia di vincolo, agli atti di sospensione dei


lavori, alle ingiunzioni di demolizione e ai relativi accertamenti di inottemperanza,


alle immissioni nel possesso, alle acquisizioni al patrimonio degli enti pubblici, ai


provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, alle sanzioni pecuniarie e ai titoli


abilitativi in sanatoria.


Art. 11


(Indagini regionali sul territorio)


1. La struttura regionale competente in materia urbanistica, qualora constati,


dall’esito dei rilievi aerofotogrammetrici e satellitari di cui all’articolo 4, dal


monitoraggio di cui all’articolo 5 o dalle denunce dei cittadini, situazioni di presunta


violazione delle norme urbanistico-edilizie che non risultano dagli elenchi degli


abusi edilizi di cui all’articolo 10, procede ad indagini sul territorio.


2. L’esito delle indagini sul territorio è segnalato al dirigente o al responsabile della


struttura comunale competente, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.


Art. 12


(Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente,


del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista)


1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai


fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità


delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni degli strumenti di


pianificazione paesistica e dei piani settoriali, al nulla osta rilasciato dall’organismo


di gestione dell’area naturale protetta regionale nonché, unitamente al direttore dei


lavori, alle previsioni del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni


stabilite dal medesimo. I suddetti soggetti sono, altresì, tenuti al pagamento delle


sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di


demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere


responsabili dell’abuso.


2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori è


esonerato da responsabilità qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione


delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d’opera,


fornendo al dirigente o responsabile della struttura comunale competente contestuale


e motivata comunicazione della violazione stessa e, nei casi di totale difformità o di


variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, qualora abbia inoltre rinunziato


all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al suddetto dirigente o


responsabile. In caso contrario, il dirigente o il responsabile della struttura comunale


competente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la


violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, ai fini dell’applicazione delle


sanzioni disciplinari stabilite dal medesimo articolo 29, comma 2, del d.p.r.


380/2001.


3. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del d.p.r. 380/2001, per le opere realizzate


dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di


persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481


del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere, il dirigente o il responsabile


della struttura comunale competente ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria e


al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.


Art. 13


(Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello)


1. Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso


di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applica la sanzione pecuniaria


da un minimo di cinquecento euro a un massimo di millecinquecento euro in


relazione all’entità delle opere stesse.


Art. 14


(Sospensione dei lavori)


1. Qualora sia accertata l’esistenza di opere, non ultimate, in difformità dalle norme


di legge e di regolamento, dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi


nonché dalle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi, ovvero di opere, non


ultimate, conformi alle norme urbanistiche ma in assenza di titolo abilitativo, il


dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata


sospensione dei lavori.


2. L’atto di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al


direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi. La suddetta


comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei


provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli successivi, ai sensi dell’articolo 7 e


seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento


amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive


modifiche.


3. Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il


responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti


sanzionatori definitivi di ingiunzione della demolizione e del ripristino dello stato


dei luoghi, di acquisizione e di demolizione, nonché di applicazione delle sanzioni


pecuniarie, nei casi e secondo le procedure indicati dagli articoli successivi.


Art. 15


(Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo,


in totale difformità o con variazioni essenziali)


1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non


ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora


accerti l’esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di


costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,


lettere b) e c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche o in totale difformità dagli


stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17,


ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con


il primo, la demolizione dell’opera ed il ripristino dello stato dei luoghi in un


congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, indicando nel


provvedimento l’opera e l’area che vengono acquisite di diritto nel caso previsto dal


comma 2. Ai fini della presente legge, si considerano interventi eseguiti in totale


difformità dai citati titoli abilitativi gli interventi che comportano la realizzazione di


un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,


planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto dei titoli stessi, ovvero


l’esecuzione di volumi edilizi, oltre i limiti indicati nel progetto, e tali da costituire


un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente


utilizzabile.


2. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello


stato dei luoghi nel termine di cui al comma 1, l’opera e l’area di sedime, nonché


quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di


opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio


del comune.


3. L’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire definisce la


consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato


dall’ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle


necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all’amministrazione.


L’atto di accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato,


costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri


immobiliari, che ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del d.p.r. 380/2001 e successive


modifiche è eseguita gratuitamente. L’accertamento dell’inottemperanza comporta,


altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un


massimo di 20 mila euro, in relazione all’entità delle opere.


4. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile della


struttura comunale competente a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, con


deliberazione consiliare, non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e


sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o


paesaggistici.


5. Non si procede all’acquisizione dell’area ai sensi del comma 2 ma esclusivamente


alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia


responsabile dell’abuso.


6. Per le opere ultimate eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincoli di cui


agli articoli 24 e 26 , l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza

all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell’ente cui compete la


vigilanza sull’osservanza del vincolo, che procede alla demolizione delle opere


abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso.


Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del


patrimonio del comune.


7. In caso di inerzia o di inadempimento del comune agli obblighi previsti dal


presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e


seguenti e l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime si verifica a favore


della Regione stessa.


Art. 16


(Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di


titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali)


1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non


ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora


accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10,


comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di


destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo


comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività


urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) in assenza di permesso di


costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,


lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi


ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al


responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di


provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni, alla


demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi.


2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura


del comune e a spese del responsabile dell’abuso.


3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la


demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il


responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria


pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla


esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della


sanzione. In tale caso è comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla


legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di


applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del


contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e


successive modifiche.


4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto


legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi


dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il dirigente o


il responsabile della struttura comunale competente ingiunge al responsabile


dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione


e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e


modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione


pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila euro. Resta comunque fermo quanto


previsto dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.


5. Qualora le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati compresi


nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile


1968, (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e


rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi


pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da


osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di


quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), il dirigente o il


responsabile della struttura comunale competente decide l’applicazione delle


sanzioni previste al comma 4 sulla base del parere vincolante della commissione


comunale per il paesaggio costituita ai sensi all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e


successive modifiche o, nelle more della costituzione, del Ministero per i beni e le


attività culturali. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta del parere, si


prescinde dallo stesso.


6. In caso di inerzia o inadempimento del comune agli obblighi previsti dal presente


articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e seguenti e


introita le sanzioni pecuniarie.


Art. 17


(Variazioni essenziali)


1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali


al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più


delle seguenti condizioni:


a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard


previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;


b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando


per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il


permesso di costruire;


c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva


del fabbricato;


d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore


al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;


e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a


quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od


in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;


f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra


dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione


di questo, sia inferiore al 50 per cento;


g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla


classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;


h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non


attenga a fatti procedurali.


2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata


variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera


f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici,


l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con


leggi, norme e regolamenti.


3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla


entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle


singole unità abitative.


4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo


storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su


immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in


totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili


sono considerati variazioni essenziali.


Art. 18


(Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti


in parziale difformità dal titolo abilitativo)


1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non


ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente qualora


accerti l’esistenza di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di


cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche,


in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio attività nei


casi previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive


modifiche, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non


coincidente con il primo, di provvedere a proprie spese entro un congruo termine,


comunque non superiore a centoventi giorni, alla demolizione dell’opera e al


ripristino dello stato dei luoghi.


2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la demolizione è eseguita a cura


del comune e a spese del responsabile dell’abuso.


3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la


demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non possa avvenire senza


pregiudizio della parte dell’immobile eseguita in conformità, il dirigente o il


responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria


pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla


esecuzione delle opere abusive, determinato con riferimento alla data di


applicazione della sanzione.


4. Qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile


determinare il valore di mercato di cui al comma 3, si applica una sanzione


pecuniaria da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 30 mila euro, in relazione


alla gravità dell’abuso.


Art. 19


(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)


1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non


ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora


accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r.


380/2001 e successive modifiche, nonché mutamenti di destinazione d’uso


nell’ambito di una stessa categoria previsti dall’articolo 7, comma terzo, della l.r.


36/1987, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla


stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di millecinquecento euro ad


un massimo di 15 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.


2. Fatto salvo quanto previsto per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico


dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, qualora le opere eseguite


in assenza di denuncia di inizio attività consistano in interventi di restauro e di


risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r.


380/2001 e successive modifiche, su immobili comunque vincolati in base a leggi


statali e regionali e ad altre norme urbanistiche vigenti, l’ente preposto alla tutela del


vincolo può ingiungere al responsabile dell’abuso nonché al proprietario, ove non


coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non


superiore a novanta giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei


luoghi o applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila 500 euro a un


massimo di 25 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.


3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili anche non


vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del d.m. lavori


pubblici 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile della struttura comunale


competente decide l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 sulla base del


parere vincolante della commissione comunale per il paesaggio costituita ai sensi


dell’articolo 148 del d.lgs 42/2004 e successive modifiche o, nelle more della


costituzione, del parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali.


Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta del parere, si prescinde dallo


stesso.


4. La mancata denuncia di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni


previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.