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L.R. 21/2009 Piano Casa Regione Lazio - Parte 2 -

Art. 16
(Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle ATER,
degli altri enti dipendenti della Regione e degli enti locali)

1. Al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali, la Regione, le ATER e gli altri enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono eseguire sugli edifici di loro proprietà, sia a destinazione non residenziale che residenziale, rispettivamente, il cambio di destinazione ad uso residenziale, con o senza opere, nonché il frazionamento di unità abitative con il rispetto della superficie minima stabilita nel regolamento edilizio che, in assenza di specifica previsione, non può essere inferiore a 38 metri quadrati. Le ATER e gli enti locali possono, altresì, utilizzare, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, anche al fine di realizzare alloggi privi di barriere architettoniche, i piani terra liberi degli edifici di loro proprietà non oggetto dei vincoli di tutela prevista dalla legislazione vigente o degli strumenti urbanistici.
2. Negli edifici di cui al comma 1 sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di cui al capo II, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono realizzati dalla Regione, dalle ATER, dagli altri enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto e salvaguardia delle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici e dell’impianto urbanistico.
4. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino una modifica della destinazione d’uso, gli stessi sono comunicati ai comuni interessati.



Art. 17
(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

1. I comuni, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree per l’edilizia residenziale pubblica inserite negli ambiti urbanistici compresi nei piani di zona, anche in eccedenza del fabbisogno abitativo previsto e previa valutazione della sostenibilità del maggior carico insediativo, possono effettuare:
a) l’aumento della previsione edificatoria delle aree già destinate dallo strumento urbanistico ad edilizia residenziale pubblica, fermo restando il rispetto dello standard urbanistico minimo inderogabile riferito al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;
b) la variazione in edilizia residenziale sociale degli standard urbanistici, eventualmente eccedenti rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora si accerti, nell’ambito del piano di zona, il rispetto della misura minima inderogabile riferita al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;
c) interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Per le finalità del presente articolo i comuni, in relazione alle diverse tipologie di intervento, possono adottare, anche attivando processi partecipativi che coinvolgano gli abitanti di quartieri interessati:
a) varianti ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare);
b) le localizzazioni degli interventi con le procedure di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
c) i programmi integrati di cui alla l.r. 22/1997;
d) la variante urbanistica di cui all’articolo 66 bis della l.r. 38/1999.
3. Alle varianti e ai piani e programmi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ricadenti all’interno degli attuali perimetri dei piani di zona, anche se decaduti o in corso di attuazione ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio) convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.148 ovvero aventi una diversa destinazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici generali vigenti, si applica la procedura prevista dall’articolo 1 della l.r. 36/1987 come modificato dalla presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis della medesima l.r. 36/1987, come introdotto dalla presente legge. 4. I programmi integrati di cui al comma 2, lettera c) possono comprendere anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, con esclusione di quelle interessate da destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità. I programmi integrati possono ricomprendere, altresì, le zone indicate dall’articolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 22/1997, per i fini e con i limiti ivi previsti.
5. Ai soli fini della dotazione di edilizia residenziale sociale, prevalentemente per le categorie degli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate e degli studenti fuori sede per assicurare il diritto allo studio, i comuni possono variare le destinazioni del proprio strumento urbanistico generale vigente, nel limite massimo del 10 per cento delle destinazioni stesse, con esclusione di quelle di cui al comma 1, di quelle che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture, della mobilità e delle zone agricole, fatte salve le fattispecie previste al comma 4.
6. Gli interventi previsti negli strumenti di cui al comma 2 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.

Art. 18
(Standard per l’edilizia residenziale sociale)


1. Fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali ed evitarne la concentrazione in circoscritti ambiti urbani, negli strumenti urbanistici generali di nuova formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti generali di nuova formazione, alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, in applicazione dell’articolo 1, commi 258 e 259, della l. 244/2007 da cedere gratuitamente da parte dei proprietari singoli o in forma consortile o associata, all’amministrazione comunale.
2. In relazione al tipo di intervento urbanistico, la cessione gratuita di cui al comma 1 riguarda prevalentemente le zone C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ricomprese nei piani urbanistici attuativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 la cessione delle aree per l’edilizia residenziale sociale è determinata nella misura minima del 20 per cento dell’area fondiaria edificabile, fatte salve le cessioni complessive per gli standard urbanistici. I comuni, al fine di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, possono incrementare tale percentuale.
4. Per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, la percentuale di cui al comma 3 è elevata al 50 per cento, limitatamente alla edificabilità aggiunta generata dallo strumento urbanistico generale rispetto alle previgenti previsioni. Sono fatte salve le maggiori percentuali previste dagli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nell’ambito delle percentuali di area fondiaria edificabile destinate all’edilizia residenziale sociale indicate nei commi 3 e 4, i comuni riservano almeno la metà delle stesse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata.
6. Nell’ambito degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, gli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 devono essere dimensionati con riferimento al numero di abitanti previsti, ivi compresi quelli derivanti dalla quota per l’edilizia residenziale sociale.
7. Fatta salva la cessione gratuita delle aree di cui al presente articolo, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale pari alla capacità edificatoria delle aree fondiarie cedute per l’edilizia residenziale sociale e stabilire oneri straordinari in relazione all’incremento del valore immobiliare. Il comune può, con procedure ad evidenza pubblica, assegnare quota-parte delle aree acquisite, destinandole ad edilizia libera residenziale destinata ad affitti a canone concordato o alle altre forma stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.


Art. 19
(Accelerazioni procedurali per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)


1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica già programmati e finanziati, con particolare riferimento a quelli attribuiti alle ATER, assicurando l’efficace utilizzo delle risorse disponibili, la Regione adotta i provvedimenti necessari per il concreto avvio del procedimento e per la regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi stessi.
2. In caso di inadempienza delle ATER nell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 30/2002.
3. In caso di inadempienza degli enti locali nell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la struttura regionale competente, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 49 dello Statuto, accertata l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’esercizio dei poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta, da nominare con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato al comune interessato.



Art. 20
(Fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale pubblica)


1. I soggetti beneficiari di finanziamento regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l’edilizia agevolata-convenzionata, devono curare la redazione del fascicolo del fabbricato previsto dalla l.r. 31/2002, secondo le modalità indicate nel r.r. 6/ 2005, ovvero negli specifici regolamenti comunali, qualora adottati.
2. Il fascicolo del fabbricato deve essere allegato al quadro tecnico-economico finale dell’intervento; la sua assenza non consente l’erogazione a saldo del contributo regionale e la conclusione del procedimento relativo all’intervento finanziato, ivi compreso, per quanto riguarda l’edilizia agevolata-convenzionata, il rilascio degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi.
3. La spesa relativa alla redazione del fascicolo del fabbricato può essere compresa, nella misura convenzionalmente determinata dalla Regione, fra gli oneri complementari previsti dal quadro tecnico-economico di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei riguardi degli interventi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora pervenuti ad inizio lavori.
5. Le ATER, per la redazione del fascicolo del fabbricato di loro esclusiva proprietà e gestione, possono predisporre proposte programmatiche e richiedere alla Regione la concessione di contributi nei limiti e secondo i criteri e le priorità determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.



Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Al comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 38/1999 dopo le parole: “soddisfacimento dei fabbisogni” sono inserite le seguenti: “anche abitativi nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 38/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché gli interventi di edilizia residenziale sociale ai sensi dell’articolo 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);”.
3. Dopo l’articolo 53 della l.r. 38/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:

“Art. 53 bis
(Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi)

1. I comuni, in relazione alle specifiche caratteristiche del paesaggio rurale delle zone agricole, prevedono nei propri regolamenti edilizi, oltre a quanto previsto dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche e in particolare dall’articolo 6, specifiche modalità di intervento, prescrivendo l’utilizzo di materiali e di tecniche costruttive tradizionali volti al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici rurali.”.



Art. 22
(Modifica all’articolo 66bis della l.r. 38/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 66bis della l.r. 38/1999 dopo le parole: “provvede alla formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale” sono inserite le seguenti: “o di sue varianti”.



CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI




Art. 23
(Osservanza degli standard urbanistici)


1. Qualora i comuni, nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali, utilizzino, al fine di migliorare la qualità abitativa, parametri dimensionali per ogni abitante o stanza equivalente, insediati o da insediare, superiori a quelli stabiliti dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, gli stessi comuni, al fine di osservare il rispetto degli standard urbanistici e non diminuire la quantità e la qualità della dotazione di servizi e verde pubblico nella città o in ciascuna porzione urbana interessata dalla variante, devono applicare un proporzionale incremento ai corrispondenti minimi inderogabili previsti dallo stesso decreto.
2. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali già approvati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i relativi strumenti urbanistici necessari alla loro attuazione, ivi comprese le varianti ai piani attuativi di cui agli articoli 1 e 1 bis della l.r. 36/1987, come modificata dalla presente legge.

Art. 24
(Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria)

1. Al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle periferie, i comuni possono derogare a quanto disposto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie).




Art. 25
(Procedimenti in corso per il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria.Nuclei edilizi abusivi)


1. Al fine di consentire l’applicazione della presente legge, i soggetti che alla data di entrata in vigore della stessa abbiano presentato domanda di concessione del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e non si sia formato il prescritto silenzio assenso nè il comune abbia provveduto al rilascio del titolo medesimo possono richiedere al comune stesso la definizione prioritaria dei relativi procedimenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifica domanda alla quale sono allegate la copia della richiesta del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e la dichiarazione che l’edificio oggetto della richiesta di sanatoria ricada nei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. I comuni definiscono i relativi procedimenti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. I comuni, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), e successive modifiche, tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate entro la data del 31 marzo 2003.



Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36
“Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche)


1. L’articolo 1 della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’ articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento urbanistico generale di seguito elencate:
a) la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l’ attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità’ quali risultano fissate da dette previsioni;
b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e rapporti fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e da leggi regionali;
c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall’ articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell’ambito dei nuclei medesimi;
d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici.
2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è pubblicata nell’albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge.
3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare, che non può essere adottata prima della scadenza del termine di cui al comma 2. Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune decide sulle eventuali opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni.”.
2. Dopo l’articolo 1 della l.r. 36/1987 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis 1. I piani attuativi di cui all’ articolo 1 sono approvati dal consiglio comunale senza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3, quando sono conformi allo strumento urbanistico generale. I piani attuativi non comportano varianti quando riguardano:
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;
e) le modifiche all’altezza degli edifici in misura non superiore a metri 1,00 purché senza variazione del numero dei piani e nel rispetto delle norme relative alle distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà;
f) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze oltre i limiti previsti dalla lettera e);
g) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il numero delle unità stesse;
h) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
i) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
l) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici;
m) l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978;
n) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;
o) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;
p) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria;
q) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.
2. Sono fatte salve le procedure dell’articolo 6 della l.r. 22/1997 per le lettere d), e), f), g), h) e l) di cui al presente articolo. Sono fatte salve, altresì, le procedure di approvazione delle modifiche dei programmi di recupero urbano stabilite nei rispettivi accordi di programma.”.
3. All’articolo 2 della l.r. 36/1987:
a) al secondo comma le parole da: “dal primo comma del precedente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 1”;
b) al terzo comma dopo le parole: “schema di convenzione” sono inserite le seguenti: “autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e”;
c) il quinto comma dell’articolo 2 della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:
“Con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta.”.

4. Al terzo comma dell’articolo 4 della l.r. 36/1987 le parole: “il termine di centoventi giorni” sono sostituite dal seguente: “il termine di novanta giorni”.



Art. 27
(Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della legge
regionale 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure”)


1. Con regolamento autorizzato adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, in conformità alla normativa statale vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e, in particolare, alle disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche), i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l’espletamento dei controlli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla suddetta normativa statale, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi:
a) snellimento delle procedure, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della l. 741/1981 ed adeguamento delle stesse alla vigente normativa statale;
b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche di particolare rilevanza, quali strutture ospedaliere, strutture civili, strutture militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi quali strutture per l’istruzione, strutture destinate a manifestazioni culturali, sportive e spettacoli, mercati, strutture civili e industriali;
c) controllo a campione sorteggiato per le restanti costruzioni con valore del campione crescente in funzione della pericolosità sismica del territorio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 4/1985.


Art. 28
(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31
“Istituzione del fascicolo del fabbricato” e successive modifiche)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2002 e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “finalizzate, tra 1'altro, a concordare agevolazioni economiche a favore dei proprietari degli edifici;”.
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 le parole da: “, con le modificazioni” a:”nel tempo” sono sostituite dalle seguenti: “. La valutazione delle condizioni di sicurezza e staticità dell'edificio è effettuata, altresi, tenendo conto delle modificazioni e adeguamenti dell'edificio, conosciuti o conoscibili con 1'ordinaria diligenza da parte del proprietario.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Qualora il proprietario non dia seguito all'ulteriore fase di approfondimento conoscitivo, il professionista incaricato ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici comunali, specificando il grado di rischio per la sicurezza dell'edificio.”.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è inserito il seguente:
“1 bis. L'acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo avviene senza oneri per il richiedente. Gli enti locali possono prevedere analoghe forme di agevolazione.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di consentire la redazione del fascicolo del fabbricato, la Regione e i comuni prevedono forme di incentivo o di agevolazione per i proprietari in condizioni economiche o sociali disagiate. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti per 1'accesso alle forme di incentivo o agevolazione nonchè le modalità di concessione.”.
6. Dopo 1'articolo 7 della l.r. 31/2002 e inserito il seguente:
“Art. 7 bis
(Sanzioni)

1. La violazione dell'obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato comporta 1'applicazione a carico degli obbligati di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro.”.




Art. 29
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 “Interventi straordinari
in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/2004 e successive modifiche sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“2 bis. I soci delle cooperative edilizie di cui al comma 1, destinatari della sovvenzione regionale finanziata in base alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per 1'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, che non abbiano ottenuto la liquidazione dell'intero importo dovuto, mantengono l’inserimento nella prima fascia di reddito considerato alla data di assegnazione della sovvenzione alla cooperativa, senza obbligo di restituzione dell'importo già liquidato.
2 ter. Ai soci delle cooperative edilizie di cui al comma l che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione della sovvenzione regionale finanziata in base al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per 1'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ancorchè erogata nella misura del 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui alla 1. 179/1992 per consentire la trasformazione della locazione a termine in proprietà degli alloggi. A tal fine le cooperative interessate richiedono alla Regione l’autorizzazione alla trasformazione e provvedono al conseguente adeguamento della convenzione stipulata con i comuni.”.



Note:


(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 agosto 2009, n. 31, s.o. n. 142