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FISCO E COMMERCIO ESTERO (01/05/2006)

Parlare di mercato estero in un’epoca storica all’insegna della globalizzazione appare alquanto improprio. Tuttavia, se questo è vero nelle politiche di marketing, altrettanto non potremmo dire in campo fiscale nel quale la “globalizzazione tributaria” procede sospinta da direttive, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali.


A partire dal 01 gennaio 1993 vige il principio della libera circolazione di beni e servizi sull’intero territorio dell’Unione Europea abbattendo, di fatto, le barriera doganale che comunque continuano ad esercitare le loro tradizionali funzioni nei confronti degli scambi con i Paesi extra-Ue. In linea generale, le Dogane hanno competenza finanziaria in materia di imposte indirette (tipo Iva e accise) che costituiscono risorse dello Stato italiano ed in materia di dazi doganali di competenza del bilancio Ue. In materia di Iva, inoltre, vige il principio generale della tassazione a destinazione, per cui sono soggette all’imposta solo le merci importate: sulle merci esportate sarà applicata l’Iva dello Stato di arrivo a cura dell’importatore estero. Fanno eccezione le cessioni a privati consumatori per i quali si applica la tassazione all’origine, ossia nel Paese del venditore. C’è da fare, però, una precisazione. Possiamo parlare di importazioni/esportazioni solo per le merci da/per i Paesi esteri non aderenti all’Ue (scambi extra-Ue). Per gli scambi sul territorio comunitario parliamo, invece, di acquisti e vendite comunitarie. Tale distinzione è fondamentale tanto per la normativa fiscale applicabile quanto per i risvolti impositivi. Per gli scambi extra-Ue sono applicabili gli artt. 8, 8-bis e 67 del T.U. Iva, mentre per le operazioni comunitarie si applicano gli artt. 41 e 42 D. L. n. 331/93. L’iter di ingresso di merci nel territorio italiano è il seguente: nel momento in cui la merce arriva alla Dogana italiana si accerta se proviene da uno Stato membro (merce comunitaria) o meno (merce extra-Ue). In entrambi i casi occorre dichiarare il regime fiscale che si intende assegnare alla merce (libera pratica, in consumo, temporanea, ecc,). Nell’ipotesi del regime in consumo delle merci comunitarie, l’acquirente italiano paga l’Iva italiana e ritira la merce destinata alla rivendita. Procede agli adempimenti contabili nonché alla compilazione periodica dei modelli Intrastat per le comunicazioni statistiche comunitarie. Nel caso di merce extra-Ue, l’importatore italiano provvede a pagare il relativo dazio doganale (in questo modo la merce è resa comunitaria), ritira le sue copie del documento amministrativo unico e del certificato di origine, nonché paga l’Iva ed ottempera ai tradizionali obblighi dichiarativi Iva. Infine, alle stesse merci extra-Ue può essere assegnato il regime di temporanea importazione per essere destinate a particolari attività terminate le quali tornano nel Paese di origine. In questo caso, si realizza un meccanismo impositivo “sospensivo” per il quale non sono dovuti né il dazio e né l’Iva.