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NULLITA' DELLA NOTIFICA -MULTE E CARTELLE

Nella sentenza della Corte Costituzionale n.377del9/11/2007 vengono chiarite le modalità in cui devono essere formate le cartelle esattoriali in conformità di quanto disposto dalla Legge n212/2000 precisando l'obbligo da parte del concessionario di riportare il nome ed il cognome del responsabile del procedimento.


Nullità della notifica : la sentenza della Cassazione sez Unite n.8214 del 20 Aprile 2005 dichiara l'illegittimità di tutte quelle notifiche avvenute a mano di persone non abilitate al ricevimento o allo stesso portiere dell' edificio, senza che sia stata redatta apposita relazione da parte dell' agente addetto o sia stata inviata succesivamente A.r ex art. 142 c.p.c provando cosi le vane ricerche e l'assenza della persona a cui l'atto andava notificato.


Non esigibilità : l' art. 1 comma 153 della Finanziaria abbrevia i tempi previsti per l'esigibilità delle sanzioni amministrative precisando quanto segue : "Gli agenti di riscossione a partire dal 1 Gennaio 2008 non possono svolgere attività finalizzate al recupero delle somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada , per i quali alla data di acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna al ruolo. La consegna al ruolo si intende perfezionata se il mancato pagamento non avviene entro il 150 gg."




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