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La deducibilità dell'iva relativa ad alberghi e ristoranti non detratta

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, con circolare 25/E del 19 maggio la sua posizione in merito alla possibilità per imprese e professionisti di dedurre l'Iva relativa ad alberghi e ristoranti per le trasferte di lavoro.


Il problema (e la conseguente necessità di una precisazione) era sorto in quanto per gli operatori economici (imprese e professionisti), gestire le fatture di alberghi e ristoranti richiede spesso un onere amministrativo eccessivo rispetto al beneficio della detraibilità dell'iva. Pertanto, sono proprio la ragioni di convenienza economica che spingono gli stessi operatori a richiedere ad albergatori e ristoratori, in luogo delle sopracitate fatture delle semplici ricevute o scontrini fiscali che però non consentono la detraibilità dell'Iva.


In una precedente circolare l'Agenzia aveva puntualizzato che in questo caso, la componente di iva della ricevuta (o dello scontrino fiscale), non solo perde il beneficio della detraibilità, ma anche quello della deducibilità dal reddito come costo per l'impresa, imponendo a quest'ultima di scorporare dall'importo complessivo dello scontrino o della ricevuta, la componente di iva prima di dedurre il costo per il servizio alberghiero o di ristorazione (nel limite del 75%).


L'indeducibilità dell'iva (non detratta) derivava dal fatto, secondo la precedente posizione dell'Agenzia delle entrate che l'indetraiblità dell'imposta stessa era riconducibile ad una scelta di carattere meramente discrezionale dell'impresa o del professionista. Discrezionalità che faceva venir meno appunto il carattere dell' inerenza del costo.


Ora invece, con la circolare in commento l'Agenzia delle entrate ha chiarito il suo pensiero, precisando che, qualora la scelta di non richiedere la fattura (e la conseguente indetraibilità dell'iva), sia dettata da ragioni di convenienza economica , così come più sopra specificato, allora l'iva (non detratta), mantiene il carattere di inerenza e dunque diventa costo deducibile dal reddito (nel limite, come disciplinato dalla norma fiscale, del 75%).


Studio Di Teodoro