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In cassa per il saldo dell'imposta sostitutiva sul TFR

Scade il prossimo 16 febbraio il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del TFR dei propri dipendenti.

L'obbligo riguarda ovviamente i sostituti d'imposta e si riferisce al versamento della differenza fra quanto dovuto (a titolo appunto di imposta sostitutiva dell'IRPEF) ed il saldo versato lo scorso 16 dicembre.

L'imposta dunque non si calcola su tutto il TFR ma solo sulla sua rivalutazione. Infatti la quota di TFR accantonata al 31 dicembre di ogni anno (esclusa quella maturata nell'anno medesimo), a norma dell'articolo 2120 del Codice civile, è incrementata attraverso l'applicazione di un coefficiente costituito da un tasso fisso e pari all'1,5% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

L'imposta sostitutiva è pari all'11% di tale incremento e si paga appunto in due tempi, con il sistema del saldo e dell'acconto. Il saldo è pari al 90% di quanto dovuto determinato sulla base del metodo storico (quanto versato a titolo della medesima imposta l'anno precedente) o previsionale e il 16 febbraio dell'anno successivo si versa il saldo determinato appunto scomputando dall'imposta dovuta quanto versato a titolo di acconto nel mese di dicembre precedente.

Il pagamento va effettuato mediante modello F24 indicando, nella sezione erario, il codice tributo 1713.