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Quando il bene lo paga un terzo

Per poter procedere ad un accertamento sintetico è necessario valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare, dato che gli elementi di capacità contributiva possono anche trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo stesso.

In una sentenza della Corte di Cassazione del 2006 si afferma inoltre che "l'art. 38 del DPR 600/73 consente al contri buente di dimostrare che il maggior reddito determinato attraverso l'accertamento sinteticamente basato su redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ciò tuttavia solo a condizione che tali redditi aggiuntivi risultino da idonea documentazione e siano effettivamente posseduti dal contribuente e cioè siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costituiscono "nucleo familiare"). Non possono perciò essere conteggiati i redditi di un affine, pur se convivente con il contribuente".

Dunque, in caso di accertamento sintetico il contribuente può anche sostenere che la sua capacità di spesa deriva da altre fonti che non siano il suo reddito, a patto però che ne fornisca prove circostanziate e fornisca la prova che quel reddito è nella sua disponibilità effettiva (o in quella di un suo familiare).

E' quanto non è riuscito a dimostrare invece una contribuente sottoposta appunto ad accertamento sintetico da parte dell'Amministrazione finanziaria per gli anni 2005 e 2006. Nel periodo in questione infatti, la contribuente è risultata essere intestataria di un'autovettura di grossa cilindrata, pur senza aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi. E senza essere riuscita a dimostrare che la fonte di quel reddito provenisse da redditi esenti, oppure da redditi di altri componenti il suo nucleo familiare.

Per questo motivo la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con una sentenza del 16 dicembre scorso, ha dato torto alla contribuente, confermando per converso la legittimità dell'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In buona sostanza la contribuente aveva sostenuto che la disponibilità finanziaria necessaria al mantenimento e all'acquisto dell'autovettura le era stata fornita da un terzo (non legato da alcun vincolo di parentela alla stessa) aggiungendo inoltre che aveva ricevuto una ulteriore disponibilità finanziaria grazie a parte del ricavato derivante dalla vendita di un immobile sito Romania, tra l'altro intestato all'ex marito. In quest'ultimo caso non era riuscita a dimostrare il materiale trasferimento della somma di denaro dal conto dell'ex marito a quello suo, avendo prodotto una mera dichiarazione nella quale quest'ultimo affermava genericamente di aver trasferito parte del ricavato della vendita alla donna.