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A partire dal prossimo 1 febbraio sono vietate le transazioni di somme eccedenti 1000,00 euro
A partire dal 1 febbraio scatterà il divieto di utilizzare il contante nei trasferimenti di somme di denaro eccedenti 1.000,00 euro. Questo in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 12 del Dl 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia") che ha ridotto la soglia per i trasferimenti di denaro contante dai precedenti 2.500,00 euro agli attuali 1.000,00.Il decreto è entrato in vigore il 6 dicembre scorso ma, nella fase di conversione in Legge, per permettere agli italiani di prendere dimestichezza con tale nuova soglia, è stata introdotta una fase transitoria (fino al 1 febbraio appunto), nella quale il trasferimento di somme di denaro per una cifra superiore a 1.000,00 ma entro la precedente soglia di 2.500,00 euro non comporta alcuna violazione.
In buona sostanza la norma stabilisce che è vietato il trasferimento di somme di denaro in contante per ammontari in euro o valuta estera, quando il valore della cifra oggetto del trasferimento è pari o superiore ai 1.000,00 euro. In questo caso, quando cioè la cifra oggetto del trasferimento eccede il limite di cui sopra, l'operazione può essere eseguita tramite le banche, le Poste italiane oppure attraverso strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, bonifici, carte di credito ecc.).
Attenzione, il divieto si applica indipendentemente dalla motivazione del trasferimento, non è necessario cioè che il trasferimento avvenga come conseguenza di una transazione economica (ad es. una comprevendita ma è sufficiente anche la semplice donazione di una somma di denaro.
Tuttavia il divieto riguarda solo ed esclusivamente i trasferimenti di somme di denaro fra soggetti diversi. A tale riguardo una circolare del Ministero del Tesoro ha infatti chiarito che il semplice prelievo o versamento di denaro contante eccedente il limite di cui sopra non configura automaticamente una violazione (e dunque non obbliga l'intermediario ad eseguire la segnalazione al ministero dell'Economia e all'Agenzia delle entrate).
Attenzione anche alle operazioni frazionate. Il divieto si applica infatti anche ai trasferimenti di denaro che singolarmente sono di ammontare inferiore alla soglia di 1.000,00 euro ma che, se considerati unitariamente sono superiori alla stessa (se ovviamente si dimostri che essi sono stati artificiosamente frazionati per eludere il divieto). In ogni caso, qualora fra un trasferimento e l'altro intercorra un numero di giorni superiore a 7 si presume che gli stessi non siano riferibili ad uno unitario eccedente i limiti ma l'esclusione non opera in maniera assoluta ed è sempre possibile dimostrare il contrario.
La comunicazione va eseguita all'Agenzia delle entrate (per le finalità anti evasione fiscale) e al Ministero dell'Economia (per le finalità anti riciclaggio) e grava sui seguenti intermediari:
Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Revisori contabili e società di revisione, Consulenti del lavoro, Banche, Poste italiane (ed altri intermediari finanziari), Prestatori di servizi relativi a società e trust non compresi fra i soggetti precedentemente nominati.