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Una procedura concorsuale ad hoc anche per i piccoli

Finora nel nostro ordinamento le procedure concorsuali eranpo riservate solo agli imprenditori che soddisfacevano determinati requisiti dimensionali.

Con un decreto legge esaminato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 dicembre ed in attesa di pubblicazione in gazzetta Ufficiale, viene invece introdotta una procedura simile anche per i piccoli imprenditori e non solo. Nello schema di Decreto Legge è previsto infatti che possano accedere alla procedura concorsuale o meglio, di composizione della crisi da sovra indebitamento, anche i consumatori, così come definiti dal codice del consumo, che si trovino appunto in una situazione di sovraindebitamento.

Il Decreto in commento ovviamente, potrà subire piccole modifiche prima di trovare la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia tentiamo qui di individuare alcuni tratti caratteristici della nuova normativa, per alcuni versi davvero innovativa per il nostro ordinamento.

In primo luogo la definizione delle categorie di soggetti che possono accedere alla procedura. Quest'ultima è infatti rivolta ai piccoli imprenditori che si trovino in una situazione di sovra indebitamento (laddove per sovra indebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio fra i debiti ed il patrimonio necessario per farvi fronte) ed i consumatori che si trovino in una situazione di sovraindebitamento, appunto, del consumatore, una situazione cioè che, secondo la definizione data dalla norma, si verifica quando il consumatore è inadempiente rispetto ad obbligazioni contratte per esigenze di consumo.

Presupposto per accedere alla procedura è la proposizione ai creditori, con l'ausilio di uno degli organi della procedura, l'Organismo di composizione della crisi, di un accordo (di ristrutturazione del debito), sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori che non aderiscono all'accordo medesimo e l'integrale soddisfacimento dei titolari di crediti privilegiati che non abbiano rinunciato al loro privilegio.

Ulteriormente, il debitore che vuole accedere all'accordo deve necessariamente soddisfare i seguenti due requisiti:

1. essere un soggetto cui non si posono applicare le regole delle procedure concorsuali classiche (dunque non possono accedervi gli imprenditori che eccedono le soglie dimensionali così come definite dalla Legge fallimentare);

2. non deve aver fatto ricorso alla procedura disciplinata dalla norma in commento (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento) nei precedenti tre anni .

Nell'accordo può essere prevista inoltre ogni forma di soddisfacimento delle pretese dei creditori, dunque, come stabilisce la norma, anche la cessione di crediti futuri . E, nel caso in cui il patrimonio del debitore non sia sufficiente a garantire il soddisfacimento dell'accordo con i creditori, il piano può prevedere anche l'intervento di uno o più terzi in funzione di garante/i anche mediante il proprio reddito.

Il giudice, dal momento della proposizione dell'accordo al momento in cui esso è omologato può disporre un periodo non superiore a 120 giorni nel quale non possono essere iniziate o proseguite iniziative volte ad aggredire il patrimonio del debitore (e se comunque iniziate, tali azioni esecutive, comunque esse sono nulle).

Ugalmente, l'omologazione dell'accordo produce come effetto quello di bloccare ogni azione esecutiva sul patrimonio del debitore per un perioro non superiore ad un anno successivamente all'omologazione stessa. Anche in questo caso gli effetti della moratoria sono quelli di rendere nulla ogni azione esecutiva sul patrimonio stesso.

Per poter essere omologato l'accordo tuttavia, necessita dell'approvazione di tanti creditori che rappresentino il 70 per cento dei crediti . A tale riguardo i creditori fanno pervenire all'Organismo di composizione della crisi una dichiarazione da loro sottoscritta con la quale danno il proprio consenso all'accordo (il consenso può pervenire anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata).

Per i casi da sovra indebitamento del consumatore invece, per poter omologare l'accordo è necessario che sia raggiunto il consenso di tanti creditori che rappresentino il 50% dei crediti .

L'accordo e la sua omologazione devono essere ovviamente portati a conoscenza dei terzi. A tale riguardo il Decreto stabilisce che il Giudice dispone una idonea forma di pubblicità del decreto di omologa e, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, sempre il Giudice, dispone una sua pubblicazione anche in apposita sezione del registro delle imprese.