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Quando l'ammortamento è deducibile

Ai fini della possibilità di dedurre le quote di ammortamento relative ai beni strumentali è necessario verificarne l'effettiva entrata in funzione (dunque l'effettivo utilizzo del bene nell'attività d'impresa) e non la disponibilità di certificazioni eventualmente richieste per poter mettere in funzione il bene stesso.
Le certificazioni infatti rilevano solo sotto un profilo formale amministrativo, mentre ai fini fiscali (e dunque per poter considerare deducibili le quote di ammortamento) occorre far riferimento al concetto sostanziale (richiamato dall'articolo 102 del TUIR, che espressamente dice ..."Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene) di "effettivo" utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Questa la conclusione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza 479/07/11 del 2 novembre 2011) la quale ha rigettato le conclusioni della Guardia di Finanza relativamente ad una verifica su una società, alla quale era stata contestata la regolarità del processo di ammortamento relativo ad un bene (si trattava di un centro di ricerca sperimentale).

Alla base di tale contestazione vi era il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. I giudici tributari hanno invece concluso in senso opposto alla tesi sostenuta dall'Agenzia delle entrate e dunque, per poter concludere che le quote di ammortamento relative ad un bene siano regolarmente deducibili, si deve far riferimento, non tanto alle autorizzazioni necessarie, quanto al suo effettivo utilizzo nel processo produttivo.