PENSIONE DI REVERSIBILITA'
Come in molti sanno la pensione di reversibilità " è la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di mort e".
Beneficiari sono:
il coniuge anche se separato e con addebito (purchè percepisse in quest'ultimo caso gli alimenti), il coniuge divorziato (ex coniuge);
i figli minori , gli studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa; gli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
i nipoti purchè a carico del defunto.
In via residuale ovvero in mancanza di coniuge, figli e nipoti, hanno diritto i genitori e in mancanza anche di questi ultimi i fratelli e le sorelle .
LA DOMANDA VA PRESENTATA AGLI SPORTELLI INPS O AI PATRONATI AUTORIZZATI, I N CASO DI RESPINGIMENTO SI DEVE FARE RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE INPS ENTRO 90 GIORNI .
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/1987 anche il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, in quanto equiparato sotto ogni aspetto al coniuge superstite separato o non, può richiedere la pensione di reversibilità , atteso che a questi fini opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. La pensione di reversibilità inoltre va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, anche al coniuge separato per colpa o con addebito assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirittamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge defunto debitore dell'assegno.
In tema di riparto invece tra coniuge superstite ed ex coniuge l'art. 9, comma 3, della legge 898/1970 prevede che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere compiuta tenendo conto della "durata del rapporto" matrimoniale di ciascun coniuge . Deve inoltre tenersi conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, dei periodi di convivenza prematrimoniale.
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