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RISARCIMENTO DEL DANNO DA FUMO

Il Tribunale Milano, Sezione 10 civile, con Sentenza del 11 luglio 2014, n. 9235 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno dei congiunti di un fumatore che aveva contratto neoplasia.

Al riguardo il Tribunale ha ritenuto di richiamarsi alle ampie argomentazioni svolte da Cass. 26516/2009 che hanno ricondotto la produzione e commercializzazione di sigarette nel novero delle attività pericolose ex art. 2050 c.c.

Sul punto è giunta a tale conclusione, con ampia e stringente motivazione sviluppata con pluralità di argomentazioni in diritto, idonee a superare le argomentazioni di diverso avviso espresse dalle sentenze di merito richiamate dalle parti.

La suprema Corte ha osservato che viene in rilievo quale attività pericolosa anche quella attività finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore di un prodotto idoneo a produrre danni nella fase del consumo e che se tale attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo la stessa deve per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo che viene in rilievo è quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo.

Ha ulteriormente argomentato che la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotte sigaretta da parte del consumatore fumatore (pur potendo portare ai rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità del responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 2050 c.c.; ha argomentato che la ratio dell'accollo del costo del danno in capo all'esercente tale attività non è la colpa ma un criterio oggettivo. Si tratta di una scelta dell'ordinamento che imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost benefit anaysis per cui deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.

All'inquadramento della attività di commercializzazione e produzione quale attività pericolosa, discendono, ai sensi del disposto di cui all'art. 2050 c.c. importanti ricadute sugli oneri probatori. A colui che lamenta il danno compete l'onere di comprovare il nesso causale fra l'assunzione di tabacco e l'evento di danno e al produttore e all'esercente la commercializzazione di sigarette, per andare esente da responsabilità compete l'onere di comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.