DIVORZIO BREVE
La legge 55/2015 sul “divorzio breve” entrerà in vigore il 26 maggio 2015: non saranno più necessari 3 anni per il divorzio, ma solo 6 mesi se la separazione è consensuale e un anno se la separazione è giudiziale.
Il termine di 12 mesi, in caso di separazione personale giudiziale e il termine di 6 mesi, in caso di separazione personale consensuale dei coniugi, decorrono dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale. Il termine di 6 mesi decorre anche nell’ipotesi in cui il procedimento di separazione nato in via giudiziale contenziosa si trasformi, poi, in consensuale.
La comunione dei beni si scioglierà nel momento in cui il Giudice autorizzerà i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale, mentre fino a questo momento lo scioglimento si concretizzava a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologazione del verbale di separazione.
Nel caso di separazione giudiziale lo scioglimento si verificherà nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzerà i coniugi a vivere separatamente.
Nel caso di separazione consensuale lo scioglimento si verificherà nel momento della sottoscrizione del processo verbale dei coniugi, davanti il Presidente del Tribunale, purché venga omologato.
L’ordinanza presidenziale – ex art. 708 cpc – verrà comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile per l’annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Queste norme sono di immediata applicazione anche per i procedimenti in corso.