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TRENITALIA CONDANNATA AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Nell'ambito dei procedimenti intentati dai consumatori contro i disservizi di Trenitalia, la prima sentenza che vogliamo sottoporvi e commentare è quella del Giudice di Pace di Bari del 2006.
In questo caso, Trenitalia è stata citata in giudizio per essere condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali ed al rimborso parziale del biglietto di viaggio per inadempimento contrattuale.
Il consumatore che ha fatto causa è una signora che in data 4.3.2005, con il figlio di cinque anni alle ore 20,30 era salita a bordo del treno Eurostar dalla stazione di Bari centrale, con destinazione Trento, per una vacanza in montagna in località Pinzolo.
La signora purtroppo subiva gravi disagi durante il viaggio, non solo per il grave ritardo di oltre otto ore con il quale il treno giungeva a destinazione, ma anche per la sofferenza del freddo intenso, aggravato dal cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione, a parte l'imprevista fermata di circa tre ore presso la stazione di Foggia, nella totale assenza di qualsivoglia informazione in merito alle cause di tale sosta.
Tale imprevista e lunga fermata, poi, aveva causato uno stato d'ansia , con grave pregiudizio di natura psicologica e materiale, aggravato dalle precarie condizioni igieniche delle toilette , dalla difficoltà nel reperire cibo e bevande, e dalla necessità di assistere il proprio figlio Caietto di appena cinque anni.
Trenitalia rifiutava il risarcimento assumendo che il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, trova la sua regolamentazione nella legge speciale R.D.L. n. 1949 dell'11.10.1934, convertito dalla legge n.911/1935 che, all'art.11 del Capo III, il quale prescrive che in tema di responsabilità, il “… viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni…soltanto…nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa e l'inconveniente che dà luogo alla domanda d'indennizz o” ; dette norme, poi, individuano il risarcimento in favore del viaggiatore…nel limite tassativo ed inderogabile del rimborso del biglietto, nel caso in cui non sia stato effettuato il viaggio.
Insomma per Trenitalia poichè la signora aveva comunque viaggiato non poteva avere alcun risarcimento nè alcun rimborso.
Il Giudice di Pace invece richiamando le norme del recente D.lgs n. 206/2005 denominato “ Codice del Consumo ” ha sancito la nullità della clausole prevedenti solo il rimborso totale o parziale del biglietto - in caso soppressione del servizio o di ritardo - in quanto gravemente vessatorie.
Il Giudice di Pace successivamente ha stabilito che il rapporto tra utente e Trenitalia è regolato dalle norme del contratto di trasporto. Di conseguenza, in caso di inadempimento del contratto, la parte inadempiente è obbligata a risarcire il danno e TRENITALIA NON FA ECCEZIONE!
La signora ha ottenuto il rimborso del biglietto ed il risarcimento del danno anche non patrimoniale (circa 50 € a titolo di rimborso e € 400,00 a titolo di risarcimento).