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LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

I tempi delle cause civili in Italia sono piuttosto lunghi. La durata di un processo civile, purtroppo, può arrivare fino a dieci anni, se si tiene conto di tutto l'iter giudiziario, dal primo grado all'appello, fino al giudizio in cassazione. Contro la lentezza dei processi il nostro legislatore è intervenuto più volte nel corso degli anni, sia apportando modifiche al codice di procedura civile, sia investendo, questo almeno nel passato recente, nel c.d. processo civile telematico, che consente oggi agli operatori del diritto di svolgere diverse attività in tempi più brevi.

Si ricorderà, infine, la c.d. legge Pinto (l. n. 89/2001) che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, onde indennizzare i cittadini dei danni derivati da immotivate lungaggini processuali.

Un nuovo scenario si apre oggi per operatori del diritto e cittadini: quello della conciliazione. Chi vuole risolvere una controversia civile o commerciale, infatti, può in alternativa all'iter giudiziale può presentare una richiesta di Conciliazione ad uno degli Organismi di Conciliazione deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs n. 5/2003.

L'elenco di tali Organismi è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo .

Per conciliazione si intende la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. Per mediazione, l'attività svolta da un terzo imparziale (c.d. Organismo di conciliazione) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La procedura di conciliazione ha il pregio di essere riservata, informale, economica, rapida ed efficace. In più, ha il vantaggio di salvaguardare le relazioni, perchè le parti, conciliando alla presenza di un soggetto terzo e imparziale, detto Conciliatore, evitano l'insorgere di un conflitto, trovando una rapida soluzione ai loro problemi.

Del resto, sulla effettiva valenza di tale procedura come alternativa all'iter giudiziale, ci si potrà pronunciare a breve. Dal marzo 2011, infatti, l'esperimento del tentativo di conciliazione sarà obbligatorio per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.