PATENTE A PUNTI - AGGIORNAMENTO 27.09.2024
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del Lavoro che introduce la patente a punti, obbligatoria dal 1° ottobre per operare nei cantieri .
Le aziende potranno avviare le procedure per ottenere la patente a crediti, continuando le proprie attività lavorative, e saranno supportate durante l’intero processo di rilascio e prima applicazione.
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
A far data dal 1° ottobre 2024 , sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
La patente a punti per i cantieri viene rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell’Ispettorato del Lavoro, previa verifica del soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- Adempimento degli obblighi formativi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa;
- Adempimento degli obblighi formativi per i lavoratori autonomi;
- Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido;
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quando richiesto dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere autocertificato e i richiedenti devono informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) entro 5 giorni dalla presentazione
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it .
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.