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ALLEGATO VIII

ALLEGATO VIII


GARANZIA QUALITA PRODOTTI (Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti la procedura con cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.


Omissis: allegati dal IX al XIV