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COME CREARE UN SOPPALCO : NORME SPECIFICHE

Definizioni e regole specifiche per il soppalco


Il soppalco abitabile è definito in termini di legge come “soppalco con permanenza di persone e si tratta di una zona rialzata rispetto al livello del resto dell’appartamento, calpestabile da persone comodamente in piedi.”


Le regole e le misure stabilite dalla legge per la realizzazione di un soppalco cambiano a seconda del Regolamento Edilizio e di Igiene del proprio Comune di residenza, ma in linea generale, dove sia consentito realizzare soppalchi, esse sono:


  • l’altezza minima del locale da soppalcare deve essere di almeno 4,30 -4,40 m le altezze sopra e sotto il soppalco quindi non possono essere inferiori a 2,10 m, soletta compresa.


  • La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.( Per esempio se avete una stanza di 15 mq ne potrete usare solo 5 ). Può raggiungere 1/2 della superficie del locale se si ha almeno un altezza di 2,20m sia sopra che sotto la soletta


  • le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto e deve essere munita di balaustra alta almeno 1,10 m.


  • deve essere controllato il corretto rapporto di areazione ed illuminazione di tutta la superficie( stanza esistente più parte soppalcata). Nel caso la regolarità dell’aeroilluminazione non fosse verificata è ammessa l’integrazione con impianto di condizionamento munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale d’Igiene.In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre l’apertura dei serramenti


  • l’ altezza della zona sottostante deve essere di almeno 2,40m nel caso la si voglia attrezzare come bagno o come cucina (mantenendo sempre però i 2,10 m minimi nella parte superiore)


  • La superficie del soppalco è considerata S.l.p. ( Superficie Lorda di Pavimento) ovvero superficie calpestabile in più rispetto alla esistente,quindi bisogna prevedere la fattibilità anche dal punto di vista urbanistico.


  • Sono ammessi, senza essere computati nella S.l.p.,invece soppalchi aventi profondità massima di m1,80.( non serve la verifica degli indici urbanistici di zona)


  • la documentazione del progetto va presentata all’Ufficio Tecnico del proprio Comune da parte di un professionista (ingegnere, architetto o geometra)


  • una volta ultimati i lavori, questi vanno documentati all’ Ufficio del Catasto , poiché aumenta la superficie calpestabile e quindi la metratura dell’appartamento.


  • Non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale , ma è consigliabile farne comunicazione presso l’Amministratore e fornire copia della la documentazione relativa ai permessi comunali ottenuti e i dati del professionista che segue i lavori.


  • Per quanto riguarda invece le tabelle millesimali, occorre sapere due cose: se i millesimi sono calcolati in base ai metri quadrati dell’appartamento, allora il soppalco può comportare una modifica dei calcoli stessi; se invece i millesimi sono calcolati in base alla cubatura, di fatto il soppalco non comporta nessun cambiamento. ( se profondità inferiore a 180 cm non si prende in considerazione nessun aumento di superficie)


Non bisogna farsi scoraggiare comunque da queste norme perché esse sono comunque uno strumento per progettare correttamente lo spazio abitativo. A volte sono di stimolo per creare soluzioni non stereotipate mantenendo gli standard qualitativi molto alti.