Apprendistato: quali agevolazioni per assunzione disoccupati
Assunzione in apprendistato di lavoratori in NASpI: agevolazioni previste, percentuali contributive e requisiti per la corretta applicazione.
A prevedere gli sgravi contributivi per i lavoratori in NASpI assunti con contratto di apprendistato professionalizzante,, per la qualificazione o riqualificazione professionale e senza limiti di età, è l’art. 47, comma 4, del D. Lgs n. 81/2015. Possibilità prevista anche per i lavoratori beneficiari di indennità speciale di disoccupazione edile e DIS-COLL .
In questi casi si applicano le norme che regolano l’apprendistato professionalizzante, fatta eccezione per:
- il limite di età;
- le disposizioni in materia di licenziamenti individuali (il datore di lavoro potrà recedere alla fine del periodo formativo solo in caso di giusta causa o giustificato motivo).
L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota contributiva INPS a carico del datore di lavoro. Nel periodo del regime agevolato per un massimo 36 mesi, che salgono a 60 mesi per il settore dell’artigianato edile e non, i datori di lavoro dovranno versare:
- in caso di oltre nove dipendenti, un’aliquota complessiva pari al 17,45% (11,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista);
- in caso di massimo 9 dipendenti, un’aliquota complessiva pari il primo anno a 8,95% (3,11% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista), il secondo anno a 10,45% (4,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista), il terzo anno (o fino al quinto per artigianato edile e non) a 17,45% (11,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista).