procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le imprese che hanno effettuato l'autocer
A seguito dell'uscita del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato in GU n. 285 del 06/12/2012, sono state approvate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori(*)
Tali procedure standardizzate sono disponibili sul sito del ministero del lavoro a questo indirizzo
//www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/Normativa/default
//www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F326E9C5-CCBA-49C3-A3F1-6A6761CD58B9/0/20121130_DI.pdf
In particolare si segnala che tale decreto entra in vigore 60 gg dopo la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU del 06/12/2012)
L'autocertificazione per la valutazione del rischio è valida fino al 31/05/2013, pertanto è necessario che le aziende, che hanno effettuato solo l'autocertificazione, si adeguino secondo i tempi previsti dalle norme.
Le aziende che hanno già effettuato la valutazione dei rischi (come per le altre aziende con più di 10 lavoratori), non è necessario rivedere la valutazione secondo i nuovi criteri, ma resta valido il documento redatto in precedenza, fatto salvo che tale documento rispetti le prerogative richieste dalla norma vigente (art. 17,28,29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Tale aspetto è indicato nell'interpello del Ministero del lavoro alla CNA del 22 novembre 2012 - n. 7/2012
di seguito si riportano i link da cliccare per la consultazione dell'interpello:
//www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/Interpello/default
//www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D34D04F2-C7B5-4BD7-B453-19A9161715EA/0/Interpello72012.pdf
Per avere un preventivo sulla realizzazione del documento di valutazione dei rischi con le procedure standardizzate, per le imprese fino a 10 lavoratori, inviare una richiesta nella sezione contatti, senza impegno.
(*) non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).: a)nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.