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Polizza Condominiale pagata in ritardo

Polizza condominiale pagata in ritardo dall'amministratore per mancanza di cassa

Secondo l'ordinanza della Cassazione n. 24920 del 20/10/2017, essendo l'amministratore di condominio un comune mandatario, si esclude la violazione dell'obbligo di diligenza se a causa di mancanza di liquidità di cassa paga in ritardo il premio della polizza del fabbricato. Infatti, il contratto di mandato regola i rapporti tra l'Amministratore (mandatario) ed il mandante (i condomini), e stabilisce i limiti di rappresentanza dell'Amministratore del Condominio nei rapporti giuridici verso i terzi. Ne consegue che i mandanti, cioè i condomini, anche attraverso l’Assemblea, devono mettere a disposizione del mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.

Richiesta di risarcimento da part del condominio all'Amministratore

Alla richiesta di risarcimento da parte del condominio nei confronti dell'amministratore di condominio, dai precedenti gradi di giudizio era emerso che l'amministratore aveva più volte sollecitato anche per iscritto i condomini al pagamento delle quote condominiali. Ragione sufficiente a dimostrare la sua diligenza non essendo tenuto ad anticipare le somme occorrenti per pagare il premio della polizza e non essendo obbligato a ricorrere alla proceduta monitoria per il recupero delle quote condominiali. Inoltre l'amministratore ha solo la facoltà e non l'obbligo di ricorrere all'emissione di decreti ingiuntivi nel confronti dei condomini morosi. Secondo l'art. 1130 del c.c. ( Attribuzioni dell’amministratore), L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni. L'art. 63 delle Dip. Att. c.c. Recita: Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Quindi, si esclude la violazione dell'obbligo di diligenza se l'amministratore si attiva nella raccolta dei fondi e mette in mora gli inadempienti essendosi la mancanza di liquidità determinata proprio dalla morosità dei condomini.

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