Regolamentata Figura del Buttafuori
Ora è finalmente regolata la figura del buttafuori o dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Questi soggetti possono operare in luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
La finalità principale del lavoro è quella di tutelare l’incolumità dei presenti .
Con la pubblicazione sulla G.U. n.235 del 9 ottobre del decreto 6 ottobre 2009 del Ministero dell’Interno, vengono stabiliti i requisiti necessari per svolgere questo delicato lavoro oltre a definire le modalità di selezione, formazione e di esercizio dell’attività di “buttafuori”.
All’articolo 1 della legge si fa riferimento ad un elenco di agenzie , istituito presso ogni Prefettura dove dovranno iscriversi tutti quelli vorranno svolgere questo lavoro.
L’iscrizione è subordinata al possesso di diversi requisiti.
Tra l’altro sarà necessario aver frequentato e superato un corso di formazione regionale incentrato su tre settori di studio : area giuridica , per conoscere leggi e codici su ordine e sicurezza pubblica; area tecnica , per sapere le disposizioni su prevenzione incendi, salute e soccorso sanitario;area psicologico-sociale , con particolare riguardo alla capacità di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo, all’orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.